Visto di ingresso per lavoro autonomo: l'attività non deve essere di interesse per l'economia italiana. E i redditi sufficienti non devono essere prodotti nel Paese di origine
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Sentenza del 12 gennaio 2012, n. 374
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 472 volte dal 12/04/2012
Il requisito dello svolgimento di "attività d'interesse per l'economia italiana" è previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1 aprile 2010 con esclusivo riferimento alla categoria degli "imprenditori" e, pertanto, non risulta univocamente riferibile alla tipologia di visto richiesta dalla ricorrente (per lavoro autonomo) e all'attività che la stessa intende esercitare, di talchè lo stesso non può giustificare il gravato diniego. Dagli atti depositati dall'Ambasciata emerge che l'esponente ha conseguito un reddito di euro 8.506,00 laddove l'art. 26 comma 3° d. Lgs. n. 286/98 non richiede che tali redditi debbano necessariamente essere prodotti nel Paese di provenienza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento [...] con cui l'Ambasciata Italiana a Kiev ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;
[...]
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento [...] con cui l'Ambasciata Italiana a Kiev ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla predetta;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Considerato che risultano fondate le due censure del ricorso nella parte in cui deducono il possesso, in capo all'esponente, dei requisiti necessari per il rilascio del visto richiesto;
Considerato, infatti, che il requisito dello svolgimento di "attività d'interesse per l'economia italiana" è previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1 aprile 2010 con esclusivo riferimento alla categoria degli "imprenditori" e, pertanto, non risulta univocamente riferibile alla tipologia di visto richiesta dalla ricorrente (per lavoro autonomo) e all'attività che la stessa intende esercitare ("Supporto alle rappresentazioni artistiche. Consulente" come risulta dalla nota dell'Ambasciata [...]) di talchè lo stesso non può giustificare il gravato diniego;
Considerato, poi, che dalla stessa documentazione trasmessa dall'Ambasciata [...] emerge che la ricorrente ha comprovato, in maniera idonea, il possesso del requisito reddituale previsto dall'art. 26 comma 3° d. Lgs. n. 286/98;
Considerato, infatti, che dagli atti depositati dall'Ambasciata emerge che l'esponente ha conseguito un reddito di euro 8.506,00 laddove l'art. 26 comma 3° d. Lgs. n. 286/98 non richiede che tali redditi, come, invece, prospettato dall'amministrazione, debbano necessariamente essere prodotti nel Paese di provenienza;
Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 [...]
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