Il requisito dello svolgimento di "attività d'interesse per l'economia italiana" è previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1 aprile 2010 con esclusivo riferimento alla categoria degli "imprenditori" e, pertanto, non risulta univocamente riferibile alla tipologia di visto richiesta dalla ricorrente (per lavoro autonomo) e all'attività che la stessa intende esercitare, di talchè lo stesso non può giustificare il gravato diniego. Dagli atti depositati dall'Ambasciata emerge che l'esponente ha conseguito un reddito di euro 8.506,00 laddove l'art. 26 comma 3° d. Lgs. n. 286/98 non richiede che tali redditi debbano necessariamente essere prodotti nel Paese di provenienza.