Va concesso il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, se parte dei redditi sono stati prodotti all'estero
Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza del 17 ottobre 2012, n. 5284
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 321 volte dal 23/03/2013
E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento di rifiuto opposto dalla Questura sulla domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. In effetti, la documentazione prodotta dall’appellante dimostra chiaramente lo svolgimento, quale rappresentante commerciale in Italia, di una complessa attività, di connesse operazioni di vario genere e di contenuto economico-finanziario anche rilevante, che evidenziano oggettivamente le “fonti lecite” previste dalla normativa e quindi il possesso di disponibilità economiche idonee alla stabile permanenza in Italia. Quanto alla circostanza, secondo cui, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, si debba tener conto unicamente della documentazione fiscale italiana, devesi rilevare che tale tesi, seppur in linea di principio non interamente destituita di fondamento, è comunque inficiata da una carenza di valutazione ove si nega rilevanza anche ai redditi (non importa se prodotti in Italia o all’estero) che in virtù degli accordi internazionali contro la doppia imposizione scontano gli oneri fiscali in un Paese diverso dall’Italia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.1. Il Questore di Brescia,... ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal signor Xxx, cittadino egiziano, titolare dell'omonima impresa individuale... in Egitto ed esercente in Italia di “ufficio rappresentanza armi e munizioni import-export”, posto che l'interessato non ha dimostrato di produrre redditi in Italia e che la sede dell'impresa era ubicata in stabile disabitato e in ristrutturazione.
1.2. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n.5229 del 20 ottobre 2009, in riforma dell'ordinanza del T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I n.255/2009, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado “considerato che il ricorso è sorretto dal fumus boni iuris perché dalla documentazione prodotta (in particolare dalle fatture e dalle dichiarazioni di trasferimento di contanti), risulta che il ricorrente svolge un'attività che gli consente di reperire un reddito sufficiente al sostentamento”.
2. Quel T.A.R., con sentenza n.748 del 18 aprile 2012 depositata il 4 maggio 2012, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso proposto dal signor Xxx avverso il citato provvedimento questorile [...].
I giudici di primo grado hanno ritenuto che in effetti l'interessato non aveva provato la produzione di un reddito in Italia, ex art.26, c.3, del D.Lvo n.286/1998, non rilevando a tal fine altri parametri economici (patrimonio personale, fatturato, bollette doganali, acquisto di vecchie autovetture, possesso di denaro) né che lo stesso abbia assolto gli oneri fiscali in Egitto in esecuzione di convenzione stipulata con l'Italia del 1979.
[...]
3. Il signor Xxx con atto notificato il 13 settembre 2012 e depositato il 18 settembre 2012, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado, e in particolare il pagamento delle tasse in Egitto; la costituzione in Italia di ramo d'azienda-ufficio di rappresentanza della omonima ... con sede principale in Cairo; fatture per acquisti di beni e dichiarazioni di trasferimento, contante di denaro, lo svolgimento di attività lavorativa e il possesso della disponibilità economica necessaria al sostentamento in Italia.
Tant'è che la stessa Questura aveva già rilasciato dal 1986 il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sulla base della stessa situazione, per cui l'attuale diniego risulterebbe altresì immotivato.
L'appellante infine si dilunga sugli elementi identificativi della “stabile organizzazione” ai fini delle imposte sui redditi, e di “centro di attività stabile” ai fini dell'I.V.A., riferendosi anche a sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia CE, a direttive comunitarie e convenzioni OCSE.
[...]
6.1. Ciò premesso, l'appello è fondato e va quindi riformata la sentenza impugnata, atteso che questa Sezione non condivide le argomentazioni svolte dai giudici di primo grado ritenendo invece di ribadire la sintetica motivazione posta a sostegno della citata ordinanza della VI Sezione.
6.2. In effetti la documentazione prodotta dall'interessato dimostra chiaramente lo svolgimento, quale rappresentante commerciale in Italia, di una complessa attività, di connesse operazioni di vario genere e di contenuto economico-finanziario anche rilevante, che evidenziano oggettivamente le “fonti lecite” previste dalla normativa e quindi il possesso di disponibilità economiche idonee alla stabile permanenza in Italia.
Si aggiunge che lo stesso risulta aver reperito sistemazione alloggiativa in altro stabile in Brescia, diverso, come riferisce la stessa Questura in atti, dalla precedente sede in disuso e in ristrutturazione.
Tali circostanze non sono contestate dall'Amministrazione che si è limitata a una mera affermazione sul punto omettendo qualsivoglia argomentazione o approfondimento proprio in merito alla documentazione prodotta, per di più non indicando i motivi che avevano indotto al diniego del rinnovo del permesso avuto riguardo al precedente rilascio del permesso in presenza di asserita analoga situazione dell'interessato.
6.3. Se, poi, ciò che gli atti impugnati sottintendono è che ai fini in questione si possa tenere conto solo del reddito risultante dalla documentazione fiscale italiana – vale a dire che il solo reddito utile al conseguimento del permesso di soggiorno sia quello assoggettato al regime fiscale italiano e per il quale siano stati assolti i relativi oneri – trattasi di tesi non interamente destituita di fondamento, ma comunque errata nella parte in cui nega rilevanza anche ai redditi (non importa se prodotti in Italia o all’estero) che in virtù degli accordi internazionali contro la doppia imposizione scontano gli oneri fiscali in un Paese diverso dall’Italia.
7. Ne consegue che gli atti impugnati risultano viziati da difetto del presupposto e da carente motivazione e, pertanto, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Amministrazione, vanno annullati, con conseguente effetto caducatorio del decreto di espulsione emesso il ..., come riferisce la Questura, dalla Prefettura di Brescia, in esecuzione per l'appunto del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
8. Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e va riformata la sentenza impugnata.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. [...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 [...]
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