E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento di rifiuto opposto dalla Questura sulla domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. In effetti, la documentazione prodotta dall’appellante dimostra chiaramente lo svolgimento, quale rappresentante commerciale in Italia, di una complessa attività, di connesse operazioni di vario genere e di contenuto economico-finanziario anche rilevante, che evidenziano oggettivamente le “fonti lecite” previste dalla normativa e quindi il possesso di disponibilità economiche idonee alla stabile permanenza in Italia. Quanto alla circostanza, secondo cui, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, si debba tener conto unicamente della documentazione fiscale italiana, devesi rilevare che tale tesi, seppur in linea di principio non interamente destituita di fondamento, è comunque inficiata da una carenza di valutazione ove si nega rilevanza anche ai redditi (non importa se prodotti in Italia o all’estero) che in virtù degli accordi internazionali contro la doppia imposizione scontano gli oneri fiscali in un Paese diverso dall’Italia.