Va concesso il rinnovo del permesso di soggiorno anche allo straniero condannato per furto di un modesto capo di abbigliamento
Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza del 8 novembre 2012, n. 5679
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 886 volte dal 23/03/2013
E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego opposto dalla Questura, sull’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, a cittadina condannata per furto aggravato. Detto diniego è inficiato da difetto d’istruttoria e di motivazione. Da una parte, la sentenza penale riguarda il furto di un modesto capo d’abbigliamento e, pertanto, è quanto meno dubbio che il giudice penale abbia inteso riferirsi alla prima piuttosto che alla seconda ipotesi dell’art. 625 del codice penale. Dall’altra, l’art. 380 del codice di procedura penale, ove prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto aggravato, aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), del codice penale (speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto 14 gennaio 2011 la Questura di Modena ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno alla cittadina marocchina meglio indicata in epigrafe, rilevando che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda, in quanto con sentenza 9 settembre 2010 il Tribunale Penale di Mantova aveva condannato l’istante alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed alla multa di euro 200.00 per furto aggravato, ai sensi dell’art. 624 e dell’art. 625, comma 1, n. 2, e che tale condanna era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art . 4, comma 3, e dell’art. 5, commi 5 e 6, del t.u. n. 286/1998 ( a norma del quale determinati precedenti penali sono cause tassativamente ostative del rilascio ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno).
Per l’annullamento di tale diniego l’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Bologna, che lo ha respinto con la sentenza n. 62/2012, sostanzialmente condividendo la tesi che la tassatività delle cause ostative esclude ogni apprezzamento discrezionale.
2. Avverso la sentenza del Giudice di primo grado l’interessata ha proposto appello, chiedendone la riforma, previa sospensione, con unico articolato motivo di gravame.
[...]
3. Nel merito l’appello appare suscettibile di accoglimento per un duplice profilo.
Secondo l’art. 4, comma 3, del T .U. n. 286/1998 è motivo di divieto dell’ingresso dello straniero in Italia (e di conseguenza anche del rinnovo del permesso di soggiorno, ove già rilasciato) ogni condanna per reati previsti dall’art. 380, c. p .p., ancorché si tratti di sentenza patteggiata ovvero non definitiva.
Al riguardo è utile precisare che l’art. 380 c .p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) non contempla tutte le figure di furto aggravato di cui all’art. 625 c .p., ma solo alcune, fra le quali “art. 625, n. 2, prima ipotesi”: la prima ipotesi del n. 2 è quella del furto con violenza sulle cose, mentre la seconda (non rientrante nell’art. 380) è quella del furto con mezzi fraudolenti.
3.1. Nel caso in esame la sentenza penale riguarda il furto di un (modesto) capo di abbigliamento esposto in un supermercato: è, dunque, quanto meno dubbio se il giudice penale abbia inteso riferirsi alla prima ipotesi dell’art. 625, ovvero alla seconda.
Un secondo elemento di incertezza deriva dal fatto che l’art. 380 c. p .p., là dove prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto aggravato, aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale (speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa).
Si ravvisa, quindi, quanto meno un difetto d’istruttoria e di motivazione nel decreto di rigetto del Questore, essendo necessario appurare quale fosse precisamente il titolo di reato contestato all’interessata.
Sotto questo profilo,quindi, vi è ragione sufficiente per annullare l’atto del Questore, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
3.2. Sotto altro profilo, si osserva che l’interessata espone di convivere con due figli minori (un figlio di 16 anni, una figlia di 6), nati in Italia, che frequentano rispettivamente la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria in istituti di istruzione in provincia di Mantova .
Risultano, dunque, pertinenti le disposizioni in materia di tutela del nucleo familiare, di cui all’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 5/2007.
Infatti, pur considerando che la disposizione citata si riferisce, in modo esplicito, agli stranieri che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o siano familiari ricongiunti, questa Sezione ha ripetutamente affermato che la stessa tutela deve essere riconosciuta ai nuclei familiari che si trovino già riuniti ab origine, ove la loro composizione corrisponda a quella che, ove fosse necessario, legittimerebbe la procedura di ricongiungimento.
A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe infatti alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine.
L’applicazione del d. lgs. n. 5/2007 comporta che, pur in presenza di una causa tassativamente ostativa del permesso di soggiorno, il diniego può essere pronunciato solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché al suo inserimento nel contesto socio-lavorativo.
Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado è viziato per difetto di motivazione.
4. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto,in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il decreto del Questore di Modena 14 gennaio 2011 impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il Decreto del Questore di Modena impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti. [...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 [...]
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