E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego opposto dalla Questura, sull’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, a cittadina condannata per furto aggravato. Detto diniego è inficiato da difetto d’istruttoria e di motivazione. Da una parte, la sentenza penale riguarda il furto di un modesto capo d’abbigliamento e, pertanto, è quanto meno dubbio che il giudice penale abbia inteso riferirsi alla prima piuttosto che alla seconda ipotesi dell’art. 625 del codice penale. Dall’altra, l’art. 380 del codice di procedura penale, ove prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto aggravato, aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), del codice penale (speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa).