Togo: i contrasti politici giustificano ancora il rilascio dello status di rifugiato all'attivista politico del partito di opposizione
Tribunale di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 5 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 1270 volte dal 02/07/2012
E’ accolto il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, deve essere riconosciuto al reclamante lo status di rifugiato. Il pericolo di persecuzione derivante dalla militanza nel partito di opposizione deve ritenersi ancora attuale, atteso che, nonostante il Togo stia vivendo un positivo sviluppo di stabilizzazione politica-istituzionale a seguito delle ultime elezioni presidenziali, deve tuttavia osservarsi che continuano ad essere molto forti i contrasti politici e parlamentari tra le opposte fazioni, con prosecuzione di intimidazioni e arresti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
[...]
ORDINANZA
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 16.9.11 e notificato il 4.11.11, con il quale la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma gli ha negato lo status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale merita accoglimento.
L'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n. 722/54, definisce rifugiato "chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; 19930/07; 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.
La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sè sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il più recente D. Lgs. 19.11.2007 n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Ciò premesso, il ricorrente ha affermato di essersi iscritto, nel 2004, non ancora maggiorenne [...] al partito UFC (Union Des Forces pour le Changement) riferendo che in data 17 maggio del 2005, i militari facevano irruzione a casa del ricorrente, arrestando il fratello che, da quel momento, non ha mai più fatto ritorno a casa. Il sig. Xxx, spaventato dall'arresto e dal clima di repressione scatenatasi nei mesi successivi nei confronti dei membri dell'opposizione, temendo per la propria vita, decise di lasciare il Paese e fuggire dapprima in Libia e poi a Malta dove inoltrò richiesta d'asilo rigettata nel corso del 2008.
A seguito del rigetto della domanda di protezione da parte delle Autorità maltesi, il richiedente, rimpatriato in Ghana, decise di provare a fare rientro nel proprio Paese di origine come si evince dalla documentazione medica allegata, pertanto rientrato a Lomè tentò di riorganizzare la propria vita, riprendendo a lavorare come tappezziere, sposandosi nel corso del 2009 con una donna dalla quale ha avuto un bambino nato il 2 luglio del 2010 dopo la sua nuova fuga.
Tornato in patria il ricorrente, lasciandosi trascinare dal fermento diffusosi in tutto il Paese per le elezioni presidenziali previste per l'anno successivo, tornò nuovamente a svolgere attività politica di supporto al partito. Sperando in un definitivo ed atteso cambiamento, anche in onore della memoria di suo fratello, sulla cui sparizione non era ancora stata fatta luce, il sig. Xxx riprese, quindi, nuovamente contatto con i propri compagni di partito e prese parte attiva nella campagna elettorale per le presidenziali previste per il 6 marzo del 2010, svolgendo ogni tipo di attività, soprattutto operativa, partecipando alle riunioni e facendo volantinaggio e propaganda casa per casa.
A seguito delle elezioni presidenziali tenute il 4 marzo 2010, che 3 giorni dopo portano alla illegittima proclamazione della avvenuta rielezione del Presidente uscente e candidato del partito al potere RPT Faure Gnassingbè, le opposizioni denunciarono manifesti brogli e in tutto il Paese vennero organizzate numerose manifestazioni di protesta.
Nel corso di una manifestazione, il giorno 8 marzo 2010, il sig. Xxx venne arrestato, trovandosi in strada quando il corteo venne assalito e disperso dalla polizia che, sopraggiunta nel luogo dell'assembramento, iniziò a sparare sulla folla. Uno dei compagni di partito, amico del ricorrente, venne colpito da una pallottola e cadde a terra; il ricorrente, fermatosi a prestare soccorso ed a facilitare la fuga venne raggiunto dai poliziotti, caricato dai gendarmi e condotto insieme a molti altri alla Gendarmerie National de Lomè dove venne detenuto arbitrariamente per sei giorni con la pretestuosa accusa di aver attentato alla sicurezza del Paese.
Nei confronti del ricorrente non venne formulata nessuna accusa formale nè gli venne garantito alcun diritto di difesa. Sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, allo stesso non venne data alcuna possibilità di parlare con un avvocato, subendo durante la detenzione numerose torture e sevizie (percosse, sul suo corpo vennero spente sigarette accese, scosse elettriche e abusi sessuali da parte di alcuni militari).
Il 14 marzo 2010 il ricorrente riuscì a fuggire dal carcere grazie all'intervento di una donna, che in qualità di medico prestava la propria attività all'interno del carcere, ed aiutato immediatamente a lasciare il Paese, rifugiatosi quindi momentaneamente nel Ghana è riuscito ad organizzare il proprio viaggio verso l'Europa alla ricerca di protezione.
Il ricorrente è stato quindi ascoltato nella seduta del 14.09.2011 dalla Commissione Territoriale di Roma che tuttavia ha deliberato il diniego notificatogli dalla Questura di Roma in data 04.11.2011.
A sostegno della domanda ha prodotto, documentazione anagrafica, tesserino in originale di appartenenza al partito UFC e certificati medici che riscontrano gli esiti delle torture subite per tale ragione.
Orbene, deve rilevarsi che il pericolo di persecuzione derivante dalla allegata militanza nel partito di opposizione deve ritenersi ancora attuale, atteso che, nonostante il Togo stia vivendo – in generale – un positivo sviluppo di stabilizzazione politico istituzionale a seguito delle ultime elezioni presidenziali, con le quali è stato confermato il Presidente in carica Faure Essozimna Gnassinghè (figlio del precedente Presidente), e malgrado la ripresa delle attività di cooperazione internazionale, deve osservarsi che continuano ad essere molto forti i contrasti politici e parlamentari tra le opposte fazioni, tanto che membri del partito UFC continuano a subire intimidazioni e arresti. Ed infatti, risulta dai recenti rapporti delle organizzazioni internazionali che, durante le ultime elezioni presidenziali (tenute nel 2011), le forze di sicurezza sono ricorse alla violenza per reprimere pacifiche manifestazioni di dissenso ed hanno continuato ad arrestare numerosi attivisti politici, accusati di reati legati alla sicurezza e detenuti per settimane o mesi; in particolare, sono stati arrestati anche dei membri dell'UFC mentre trasportavano materiale per la campagna elettorale, sono rimasti trattenuti per una settimana presso la gendarmeria di Lomè, la capitale, accusati di "attentato alla sicurezza dello stato", quindi mandati nella prigione di Kara, per poi essere rilasciati in libertà provvisoria.
In tale contesto, deve ritenersi che, in caso di rimpatrio, il ricorrente incorra in un pericolo correlato alla propria appartenenza ideologica.
[...]
P.Q.M.
II Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e riconosce a Xxx [...] lo status di rifugiato politico, annullando, per l'effetto, il provvedimento emesso dalla Commissione Centrake per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato del 16.11.2011;
[...].
Così deciso in Roma il 01.03.2012
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