Sulla domanda di permesso di soggiorno si decide entro 20 (ora 60) giorni
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 786/2014 del 26/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 143 volte dal 15/04/2014
Il termine procedimentale di venti giorni, di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 ,è trascorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, violando il tal modo il primo comma del’art. 2 della legge n. 241 del 1990 il quale impone la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Va pertanto ribadita la fondatezza della domanda sul silenzio e, per l’effetto, deve essere ordinato all’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2014, proposto da:
BHANU BHAKTA BHATTARAI, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tosi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Vespri Siciliani n. 38;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Questura di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio relativo alle richieste di conclusione del procedimento amministrativo del 14 giugno 2013, 19 giugno 2013, 31 luglio 2013, 2 agosto 2013 e 18 novembre 2013, aventi ad oggetto conclusione del procedimento amministrativo dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 10 marzo 2010, il ricorrente, cittadino nepalese, ha depositato, presso la Questura della Provincia di Venezia, istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Lo stesso ricorrente, dapprima residente in Provincia di Venezia, si è trasferito in Provincia di Milano e, con note in data 14 giugno 2013, 19 giugno 2013, 31 luglio 2013, 2 agosto 2013 e 18 novembre 2013, ha sollecitato la Questura di quest’ultima Provincia, nel frattempo divenuta competente, a dare risposta espressa alla sua istanza.
Non avendo l’Amministrazione provveduto a fornire riscontro, l’interessato ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato nonché che venga disposta la condanna dell’Amministrazione stessa a pronunciarsi. Chiede inoltre che l’Amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio, per opporsi al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Tenutasi l’udienza camerale in data 6 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda sul silenzio sia da accogliere.
Va invero osservato che, come evidenziato dal ricorrente, l’Amministrazione intimata, a fronte di un’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 10 marzo 2010, è rimasta del tutto silente.
In tal modo il termine procedimentale di venti giorni, di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 ,è trascorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, violando il tal modo il primo comma del’art. 2 della legge n. 241 del 1990 il quale, come noto, impone la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Va pertanto ribadita la fondatezza della domanda sul silenzio e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, c.p.a., deve essere ordinato all’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza del 25 ottobre 2012 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Per la trattazione della domanda risarcitoria deve essere fissata, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., l’udienza pubblica del 20 novembre 2014.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Fissa per la trattazione della domanda risarcitoria, l’udienza pubblica del 20 novembre 2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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