Il termine procedimentale di venti giorni, di cui all’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 ,è trascorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, violando il tal modo il primo comma del’art. 2 della legge n. 241 del 1990 il quale impone la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.