È accolto il ricorso e, per l’effetto, si riconosce lo status di rifugiato ai fini del relativo permesso di soggiorno sul territorio nazionale. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha fornito sufficienti elementi di prova circa i fatti lamentati che lo avrebbero indotto alla fuga dal suo paese, elementi che consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del rifugio. Il ricorrente ha infatti dichiarato di essersi convertito alla religione cristiana nel 2001 e di essere stato per questo duramente contestato dalla sua famiglia di origine, anche in ragione del fatto che il padre era sacerdote praticante culti animisti, diffusi nel villaggio, e che alla sua morte l’intera comunità lo aveva ripetutamente aggredito e minacciato poiché non intendeva prendere il posto del padre, una volta deceduto. Da ultimo, per quanto attiene all’aspetto inerente il profilo normativo, devesi rilevare che il concetto di persecuzione per motivi religiosi appare comprendere a pieno titolo l’odierna fattispecie (cfr, in particolare, l’art. 8, lettera b) del D.Lgs. n. 251/2007, il concetto di religione “include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità …”).