Silenzio inadempimento sulla Sanatoria 2012: si decida entro 30 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 606/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 212 volte dal 24/02/2015
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90, ovvero 30 giorni.
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2014, proposto da:
Saqib Azeem, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.109 del 16/7/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, contesta il silenzio serbato dall’Amministrazione nel procedimento di emersione di cui al D.Lgs. n. 109/2012, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 5 comma 11-bis.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 13.5.2014 n. 513; id. 22.5.2014 n. 542).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Tali principi vanno certamente applicati anche nel caso in cui venga attivata la particolare procedura di cui al citato art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012, intervenendo, peraltro, dopo la conclusione di una fase istruttoria che ha determinato il rigetto dell’istanza per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il che semplifica certamente gli ulteriori oneri istruttori in capo all’Amministrazione procedente.
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di avvio del sub-procedimento di cui all’art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 (che l’Amministrazione individua nel giorno 8.10.2013), risultava essere abbondantemente scaduto, non potendosi attribuire rilevanza sia alla convocazione per il giorno 13.11.2013, sia alla successiva adozione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, datato 24.3.2014 ma di cui non risulta essere intervenuta la sua sostituzione con provvedimenti definitivi.
3. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente alla condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un atto espresso e definitivo.
La domanda di accertamento della fondatezza della pretesa non può invece trovare accoglimento, perché nel procedimento in questione l’Amministrazione esercita un potere discrezionale (e ciò anche a seguito della sentenza n. 172/2012 della Corte Costituzionale).
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Ancona di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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