E’ accolto il ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di reingresso. Nel caso in esame è provato che la ricorrente ha lasciato spontaneamente il territorio nazionale nel termine indicato nel provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. L’unica condizione posta dal legislatore per potere ottenere la revoca del divieto di reingresso nello Stato è appunto quella di aver lasciato spontaneamente il territorio nazionale. Nella norma si dice che il provvedimento “può essere revocato”, con ciò chiaramente intendendosi che la sola circostanza dell’avere lasciato il territorio nazionale non determina automaticamente la revoca del divieto di reingresso, in quanto è comunque riservato all’amministrazione valutare caso per caso la situazione. L’amministrazione pertanto potrà certamente anche rigettare la domanda, nonostante lo straniero abbia lasciato spontaneamente il territorio nazionale, ma motivandola in relazione a ragioni di sicurezza o comunque ad altri motivi ostativi del reingresso dello straniero, e non certamente con la motivazione addotta nel caso in esame.