É respinto l’appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, trova conferma la pronuncia dei giudici di secondo grado che, nell’avallare la sentenza di primo grado, ordinava il rilascio del nulla osta di ingresso per ricongiungimento a beneficio del coniuge, destinatario di istanza di ricongiungimento proposta dalla moglie. Invero, il giudice del merito ha mostrato di aver inteso la portata della previsione ostativa ed ha formulato una valutazione di inesistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza dello Stato. Tale valutazione prende cioè le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel 1997, per traffico di stupefacenti, che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma conclude per la totale inesistenza di elementi – né contenuti nella segnalazione Schengen né addotti dall’Amministrazione come sopravvenienze indicative – che integrino i requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia.