Se non vi è attualità e concretezza di appartenere ad una organizzazione di traffico di stupefacenti, non può essere negato il ricongiungimento familiare con la moglie
Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza del 21 novembre 2012, n. 20522
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 175 volte dal 04/04/2013
É respinto l’appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, trova conferma la pronuncia dei giudici di secondo grado che, nell’avallare la sentenza di primo grado, ordinava il rilascio del nulla osta di ingresso per ricongiungimento a beneficio del coniuge, destinatario di istanza di ricongiungimento proposta dalla moglie. Invero, il giudice del merito ha mostrato di aver inteso la portata della previsione ostativa ed ha formulato una valutazione di inesistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza dello Stato. Tale valutazione prende cioè le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel 1997, per traffico di stupefacenti, che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma conclude per la totale inesistenza di elementi – né contenuti nella segnalazione Schengen né addotti dall’Amministrazione come sopravvenienze indicative – che integrino i requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2021 del R.G. anno 2012 proposto da:
Ministero dell'Interno domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
F.G. domiciliata in Roma via G.B. Morgagni 2/a presso l'avv. Segarelli Umberto che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maria Di Paolo del Foro di Terni, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto 4299 in data 20.10.2011 della Corte di Appello di Perugia;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19.10.2012 al
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.
Svolgimento del processo
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE il Ministero dell'Interno ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Perugia avverso il provvedimento del Tribunale di Terni che ordinava il rilascio del nulla osta di ingresso per ricongiungimento a beneficio di G.K., destinatario di istanza di ricongiungimento proposta dalla moglie G.F. (cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia), n.o. che lo Sportello Unico aveva rifiutato per il difetto dei requisiti richiesti dal sopravvenuto nuovo testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 essendosi acquisita una segnalazione Schengen per condanna riportata nel 1997, CHE la Corte di Perugia con decreto 29.10.2011 sull'assunto che, anche con riguardo ai limiti alla espulsione ed al favor per la concessione del p.d.s. per ragioni familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. B doveva ritenersi escludente il divieto ed autorizzante il diniego di rinnovo la situazione di pericolosità per la pubblica sicurezza delineata dai precedenti e dal comportamento dello straniero, ha ritenuto che, nella specie, invece, la mera segnalazione Schengen afferente a condotta risalente nel tempo e non seguita da altre condotte illecite non poteva considerarsi fonte di una minaccia concreta ed attuale per la sicurezza dello Stato; CHE per la cassazione di tale decreto il M.I. ha proposto ricorso il 9.1.2012 resistito da controricorso di F.G. del 6.2.2012; CHE in ordine alle condizioni ostative al ricongiungimento familiare questa Corte ha già avuto occasione di pronunziare (Cass. 27224 del 2008 e più di recente Cass. 13972 e 20719 del 2011) considerando che la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza); CHE il giudice del merito ha mostrato di aver inteso la portata della previsione ostativa ed ha formulato una valutazione di inesistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza dello Stato: la valutazione prende cioè le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel 1997 (traffico di stupefacenti), che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma conclude per la totale inesistenza di elementi - nè contenuti nella segnalazione Schengen nè addotti dalla Amministrazione come sopravvenienze indicative - che integrino i requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia; CHE il ricorso, come pervero considerato nel controricorso, nulla apporta e nulla contesta di decisivo e rilevante sul punto, limitandosi solo a contestare la plausibilità della conseguenza ostativa alla segnalazione in atti e la presumibilità di una pericolosità permanente fondando tale presunzione solo sulla valutazione fatta dalle Autorità di Polizia Elvetiche; CHE di contro l'Amministrazione ben avrebbe potuto affermare di aver allegato innanzi al G.O. un quadro di elementi prognostici provenienti dalle recenti segnalazioni delle nostre Forze dell'Ordine, attualizzanti la valutazione ostativa fondata solo sulla remota condanna ed idonee a far ritenere che mai vennero recisi i collegamenti con la criminalità, certamente esistenti all'epoca dei fatti sanzionati con la condanna del 1997;
CHE in difetto di tali allegazioni e prospettazioni le censure sono mere proposte di rivalutare i fatti;
CHE si propone pertanto la definizione camerale con il rigetto.
Motivi della decisione
La relazione, ad avviso del Collegio, non fatta segno ad alcun rilievo critico da parte della ricorrente Avvocatura Generale, merita piena condivisione. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente. Si determinano in compensi dovuti alla stregua della sopravvenuta tariffa professionale (S.U. 17405 del 2012).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione a corrispondere alla controricorrente per spese la somma di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.
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