Sanatoria stranieri 2012 - anche se il datore di lavoro non collabora, la Prefettura deve comunque concludere il procedimento in breve tempo
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 443/2014 del 12/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 114 volte dal 05/04/2014
Reputa il Collegio che l’eventuale inerzia del datore di lavoro non possa giustificare la mancata conclusione del procedimento, dovendo l’Amministrazione in ogni caso adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto deve essere determinato sulla base di tutte le risultanze dell’istruttoria svolta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2013, proposto da:
Ana Luz Carrillo Carrasquilla, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Podgora, 7;
contro
Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dalla ricorrente in data 15.09.2012 inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Diaz Mejia Maria Fernanda presentava all’Amministrazione dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012, a favore della lavoratrice Carrillo Carrasquilla Ana Luz.
Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale istanza.
Era proposto pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 6.2.2014, la causa era trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta la presentazione dell’istanza di emersione (cfr. il doc. 1 della ricorrente e la relazione della parte resistente), senza che la Prefettura abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge.
L’Amministrazione, nella propria relazione del 18.12.2013, ha evidenziato che il ritardo nella definizione della pratica non sarebbe imputabile a sé, bensì al sedicente datore di lavoro, che non avrebbe fornito la documentazione richiesta.
Reputa, però, il Collegio che l’eventuale inerzia del datore di lavoro non possa giustificare la mancata conclusione del procedimento, dovendo l’Amministrazione in ogni caso adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto deve essere determinato sulla base di tutte le risultanze dell’istruttoria svolta.
Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura di Milano dovrà di conseguenza provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese possono essere compensate, attesa anche l’ammissione dell’esponente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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