Con riferimento al profilo ostativo dell’insufficienza economica del datore di lavoro, l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 accorda al lavoratore la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”.