Sanatoria, dopo la presentazione della domanda l'uscita dall'Italia non interrompe la "presenza ininterrotta al 31 dicembre 2011" richiesta dalla legge
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1269/2014 del 05/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 107 volte dal 17/08/2015
La Questura,in modo incomprensibile, illogico e ultroneo, andando ben al di là di quanto richiesto dalla norma, ha affermato l’inesistenza dei presupposti per procedere al richiesto riesame dell’istanza, sulla scorta, ancora una volta, della mera considerazione che la presenza in Italia dello straniero non potrebbe essere ritenuta ininterrotta, a causa dell’uscita dal territorio italiano nel 2013.
Quanto affermato dall’Amministrazione non può rappresentare una motivazione adeguata a sostenere il provvedimento negativo, in quanto frutto di un’interpretazione della norma palesemente distorta: è chiaro che la presenza ininterrotta richiesta dal d. lgs. 109/12 è quella dal 31 dicembre 2011 (almeno) al momento in cui la domanda di regolarizzazione è stata presentata: la ratio, infatti, è quella di evitare la concessione del beneficio a soggetti che sono entrati in Italia solo dopo la pubblicazione della legge e non certo quella di impedire il ritorno dello straniero in patria nelle more del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2014, proposto da:
Surjit Singh, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Geroldi e Melissa Cocca, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della prima, Via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 103566 del 28/5/2014 di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Precisato che le parti presenti non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Considerato in fatto quanto segue:
3.1. Il provvedimento censurato risulta essere motivato dal fatto che non sarebbe stata fornita la prova della presenza in Italia dello straniero, continuativa dal 31 dicembre 2011 alla data di adozione del provvedimento. A tal fine, infatti, la documentazione prodotta sarebbe inidonea, in quanto trattasi di “una certificazione sanitaria rilasciata in data 2.02.2010 dalla Fondazione Poliambulanza di Brescia” e la presenza sarebbe altresì esclusa da un timbro in entrata a Malpensa del 26 maggio 2013 (conseguente all’uscita del 10 febbraio 2013, come attestato nella stessa relazione della Prefettura). Non sarebbe, dunque, soddisfatto il requisito della presenza ininterrotta.
3.2. Il ricorso evidenzia, in primo luogo, come la Prefettura abbia omesso di considerare il timbro in uscita del 10 febbraio 2013, ma, ancor prima, come il passaporto del ricorrente sia stato rilasciato a Milano il giorno 14 novembre 2011.
3.3. Inoltre sono stati prodotti:
- un certificato medico dell’Istituto Poliambulanza del giorno 8 novembre 2011;
- una comunicazione di ospitalità, relativa al ricorrente, depositata al Comune di San Zeno Naviglio il giorno 11 ottobre 2011;
- un certificato ASL del 21 dicembre 2011, relativo al ricorrente;
- documentazione medica relativa allo stesso straniero, rilasciata a partire da gennaio 2012.
3.4. Sulla scorta di tutto ciò, è stato disposto il riesame, ma la Questura, in modo incomprensibile, illogico e ultroneo, andando ben al di là di quanto richiesto dalla norma, ha affermato l’inesistenza dei presupposti per procedere al richiesto riesame dell’istanza, sulla scorta, ancora una volta, della mera considerazione che la presenza in Italia dello straniero non potrebbe essere ritenuta ininterrotta, a causa dell’uscita dal territorio italiano nel febbraio 2013;
Ritenuto che quanto affermato dall’Amministrazione non possa rappresentare una motivazione adeguata a sostenere il provvedimento negativo, in quanto frutto di un’interpretazione della norma palesemente distorta: è chiaro che la presenza ininterrotta richiesta dal d. lgs. 109/12 è quella dal 31 dicembre 2011 (almeno) al momento in cui la domanda di regolarizzazione è stata presentata: la ratio, infatti, è quella di evitare la concessione del beneficio a soggetti che sono entrati in Italia solo dopo la pubblicazione della legge e non certo quella di impedire il ritorno dello straniero in patria nelle more del procedimento;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per superare, in punto spese, la prassi di questo Tribunale di disporre la compensazione nelle controversie che attengono alla particolare materia dell’immigrazione attesa, nel caso di specie, l’impermeabilità dell’Amministrazione alle ragioni di diritto evidenziate nell’ordinanza cautelare e in relazione alle quali era stato richiesto il riesame dell’istanza. Il rifiuto del rinnovo dell’attività istruttoria appare, dunque, palesemente adottato in violazione dei principi di buona amministrazione, con la conseguenza che le spese del giudizio debbono seguire l’ordinaria regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA, C.P.A. ed oneri accessori in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente FF
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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