Sanatoria 2012 - rigetto non può basarsi sulla mera condanna per falsi documenti
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 113/2015 del 22/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La decisione negativa si fonda unicamente sulla intervenuta condanna per contraffazione di documento d’identità e permesso di soggiorno. In particolare si afferma che “vista la gravità dei reati si ritiene la persona socialmente pericolosa...”
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2014, proposto da:
Francio Ohwo Awrhaa, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Omarchi, Davide Amedei, con domicilio eletto presso Giovanni Omarchi in Verona, Via Salvo D'Acquisto, 1;
contro
U.T.G. - Prefettura di Verona - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Verona 19.9.2014 prot. P-VR/L/N/2012/102998 di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso in epigrafe risulta rivolto avverso il rigetto della domanda di emersione presentata a favore del ricorrente. La decisione negativa si fonda unicamente sulla intervenuta condanna per contraffazione di documento d’identità e permesso di soggiorno. In particolare si afferma che “vista la gravità dei reati si ritiene la persona socialmente pericolosa...”
Il collegio ritiene che, come dedotto in ricorso, la motivazione su cui si basa la decisione impugnata non permetta di ritenere rispettato il disposto del comma 13 dell’articolo 5 del decreto legislativo numero 109/2012, ai sensi del quale, se può e deve tenersi conto della condanna riportata, è peraltro evidente che il giudizio di pericolosità non può ad essa esclusivamente limitarsi. Nel caso di specie risulta invece che sia il preavviso di decisione negativa, comunicato ai sensi dell’articolo 10 bis, che la decisione finale, adottata dopo ulteriore pronunciamento della questura e la valutazione delle controdeduzioni del ricorrente, si basano unicamente sulla sentenza del Tribunale di Torino.
Per tale ragione il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 + oneri di legge e all’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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