Il provvedimento impugnato fonda la reiezione sulla mancata prova della presenza in Italia al 31/12/2011. La documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242).