Sanatoria 2012, la denuncia di smarrimento del documento vale come prova di presenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1115/2014 del 22/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Sezione ha stabilito il termine “a ritroso” di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2014, proposto da:
Mohamed Ibrahima Megahed Younes, Mohamed Reda Shaaban Osman, rappresentati e difesi dall'avv.to Federico Scalvi, con domicilio eletto presso Federico Scalvi in Brescia, via Luzzago, 7;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 20/3/2014, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che la documentazione rassegnata dal ricorrente per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);
- che la Sezione ha stabilito il termine “a ritroso” di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;
- che nella fattispecie il materiale probatorio sottoposto inizialmente all’amministrazione (decreto rigetto della domanda di emersione 2009 in data 10/6/2011 e denuncia di ospitalità del 25/5/2011) è anteriore rispetto a tale scadenza ma non intercetta il lasso temporale semestrale ritenuto dal Collegio suscettibile di valorizzazione;
- che tuttavia la prova è stata raggiunta mediante l’esibizione della denuncia di smarrimento documenti del 14/7/2011, la cui autenticità è stata confermata dai Carabinieri di Darfo Boario Terme all’esito della disposta istruttoria;
Atteso:
- che l’attivazione della procedura di “emersione” nel 2009, finalizzata all’assunzione di un altro lavoratore, è evento imputabile al datore di lavoro e del tutto estraneo alla sfera giuridica del lavoratore ricorrente;
- che in ogni caso è documentata la cessazione del rapporto predetto fin dal 31/12/2010 (cfr. lettera di licenziamento in atti);
Considerato:
- che, con riguardo all’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi ai fini dell’attestazione della veridicità del rapporto, questo Collegio ha ritenuto che la stessa può essere ragionevolmente limitata al contributo forfettario e ai contributi previdenziali per la durata di un semestre (cfr. ordinanza Sezione 12/6/2014 n. 377);
- che pertanto anche detto requisito è soddisfatto, in disparte la prova (comunque fornita dal cittadino straniero) dell’avvenuto versamento per il 4° trimestre 2013 e il 1° trimestre 2014;
- che in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della dinamica sottesa alla vicenda di cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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