Sanatoria 2012 - la denuncia del datore di lavoro per truffa non è imputabile al lavoratore, che merita l'attesa occupazione
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 713/2015 del 16/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 230 volte dal 28/01/2016
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato (mediante esibizione dell’estratto contributivo INPS) il versamento dei contributi previdenziali con riferimento a quattro trimestri (un periodo pertanto superiore a quello previsto dalla legge) e del contributo forfettario pari ad € 1.000,00.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2015, proposto da:
Cyril Akhane, rappresentato e difeso dagli avv. Manuela Guzzo, Roberto Guzzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Prato in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, prot. n. P-PO/L/N/2012/100839, emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Prato in data 11.12.2014, notificato per conoscenza all'odierno ricorrente in data 24.12.2014;
- nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorchè sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato e Questura di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 11 dicembre 2014, il Sig. Igiebor Osa Steven presentava allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in favore del cittadino exracomunitario Cyril Akhane; con provvedimento 11 dicembre 2014 prot. n. P-PO/L/N/2012/100839, il Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato respingeva l’istanza, sulla base della mancanza del requisito del reddito in capo al regolarizzante (che ha presentato anche una seconda istanza di regolarizzazione) e della denuncia dello stesso per i reati di cui agli artt. 483, 640 c.p., a seguito di accertamenti svolti sulla veridicità del rapporto di lavoro.
Il provvedimento era impugnato dal ricorrente per;: 1) violazione art. 10-bis della l. 241 del 1990; 2) violazione art. 10-bis della l. 241 del 1990 e del principio di partecipazione; 3) illegittimità, contraddittorietà, difetto di motivazione, violazione di legge, mancata applicazione art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, mancata applicazione art. 5, commi 5 e 11-bis del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109; 2).
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.
Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La previsione dell’art. 5, comma 11-bis del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (comma inserito dall’art. 9, 10° comma del d.l. 28 giugno 2013 n. 76, conv. con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 99) prevede che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore venga rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione <<previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011>>; a sua volta, il quinto comma dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 prevede che la presentazione della dichiarazione di emersione sia accompagnata dal versamento <<di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore>> e rinvia la documentazione dell’avvenuta <<regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi>> al momento della stipula del contratto di soggiorno.
Ne segue che, ove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuto solo a causa imputabile al datore di lavoro, l’amministrazione deve procedere alla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro, desunta dal pagamento delle somme di cui al citato comma cinque e dalla presenza alla data del 31 dicembre 2011, al fine di rilasciare al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con riferimento alla detta previsione si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha rilevato come, <<in materia di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, va tenuto in debito conto che la dimostrazione dell'esistenza del rapporto è sufficientemente dimostrata da elementi di natura indiziaria, quali la copia dei bollettini attestanti il pagamento dei contributi previdenziali in favore del dipendente con riferimento al periodo oggetto di emersione e la copia del versamento del contributo forfetario di € 1.000,00 previsto ai fini dell'accesso alla procedura di regolarizzazione>> (tra le più recenti si veda Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 304).
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato (mediante esibizione dell’estratto contributivo INPS) il versamento dei contributi previdenziali con riferimento a quattro trimestri (un periodo pertanto superiore a quello previsto dalla legge) e del contributo forfettario pari ad € 1.000,00; risulta pertanto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, senza che possa essere attribuita rilevanza al tardivo versamento dei contributi (essendo possibile la regolarizzazione previdenziale fino alla data di stipula del contratto di soggiorno), al riferimento alla denuncia penale del datore di lavore per la presunta falsità del rapporto non accompagnata da altre argomentazioni idonee a dimostrare la fittizietà del rapporto lavorativo (Cons. Stato, sez. I, 31 dicembre 2014 n. 2190) o alla mancata dimostrazione del requisito del reddito in capo al datore di lavoro (circostanza imputabile al solo datore di lavoro e quindi non preclusiva del rilascio del permesso per attesa occupazione: Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2014 n. 3451).
Il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 11 dicembre 2014 prot. n. P-PO/L/N/2012/100839 del Responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Prato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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