Sanatoria 2012 - la condanna all'espulsione non è causa ostativa alla regolarizzazione
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 394/2015 del 09/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 122 volte dal 09/02/2016
Le ipotesi ostative all'emersione, previste dall'art. 5, comma 13, d.lg. 16 luglio 2012, n. 109, hanno tutte carattere eccezionale, perché concernono stranieri condannati per delitti contro la personalità dello Stato o per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o per motivi di sicurezza nazionale, e sono di stretta interpretazione.
Di conseguenza, al di fuori di tali tassative ipotesi non vi può essere spazio né per una interpretazione estensiva né per un'applicazione analogica delle cause ostative alla regolarizzazione né la presunta incompletezza o imperfezione del testo normativo può essere interpretata in malam partem a danno dello straniero che aspiri a regolarizzare la propria posizione lavorativa e ad inserirsi stabilmente, senza alcun pericolo per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico, nel tessuto socio-economico dell'ordinamento; e la conclusione non muta nemmeno di fronte all'espulsione disposta dal giudice quale misura alternativa alla pena, ai sensi dell'art. 16 comma 1, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 perché tale espulsione, benché disposta dal giudice, ha natura amministrativa e, quindi, in nulla differisce da quella disposta dal Prefetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2015, proposto da:
Ijose Odion, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Bellini, Marta Zocche, con domicilio eletto presso Fabio Sarra in Mestre, Via Don Peron 1/A;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vicenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 101666/EM-DOM/12, notificato a mani al difensore dell'interessato in data 29 dicembre 2014, di rigetto dell'istanza presentata dal sig. Karim Sare volta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico con il sig. Odion Ijose.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il presente ricorso si rivolge nei confronti del provvedimento di diniego dell’ istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico con la ricorrente sig.ra Odion Ijose, in ottemperanza al D. Lgs. 109/12, perché era stata condannata all'espulsione ex art. 16 comma 1 D. Lgs 286/1998 dal Giudice di Pace di Vicenza in data 17 maggio 2011 per il reato di cui all'art. 10 bis TU Immigrazione.
Vengono dedotti i motivi di :
1.violazione di legge ed eccesso di potere riscontrabile nell'erronea applicazione dell'art. 5 del D. Lgs 16 luglio 2012 n. 109.
2.eccesso di potere riscontrabile nel difetto di motivazione e di presupposto del provvedimento impugnato.
L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha contro dedotto per il rigetto del ricorso, il quale risulta invece fondato.
Invero, come la giurisprudenza ha già ormai definitivamente chiarito (Consiglio di Stato sez. III 02 dicembre 2014 n. 5960 ) “ Le ipotesi ostative all'emersione, previste dall'art. 5, comma 13, d.lg. 16 luglio 2012, n. 109, hanno tutte carattere eccezionale, perché concernono stranieri condannati per delitti contro la personalità dello Stato o per delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o per motivi di sicurezza nazionale, e sono di stretta interpretazione, poiché impediscono la regolarizzazione della posizione lavorativa dello straniero a cagione di gravi ragioni connesse alla tutela dell'ordine pubblico o alla commissione di reati particolarmente gravi, alle quali la legge connette una presunzione di pericolosità dello straniero; di conseguenza, al di fuori di tali tassative ipotesi non vi può essere spazio né per una interpretazione estensiva né per un'applicazione analogica delle cause ostative alla regolarizzazione né la presunta incompletezza o imperfezione del testo normativo può essere interpretata in malam partem a danno dello straniero che aspiri a regolarizzare la propria posizione lavorativa e ad inserirsi stabilmente, senza alcun pericolo per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico, nel tessuto socio-economico dell'ordinamento; e la conclusione non muta nemmeno di fronte all'espulsione disposta dal giudice quale misura alternativa alla pena, ai sensi dell'art. 16 comma 1, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 perché tale espulsione, benché disposta dal giudice, ha natura amministrativa e, quindi, in nulla differisce da quella disposta dal Prefetto.” Con la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato è stata per l’appunto annullata la sentenza di questo TAR, sez. III, n. 716 del 2014 ed in effetti questo TAR, già con la sentenza n. 291/2015, si è adeguato al pronunciamento del Consiglio di Stato.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese possono seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione costituita a rifondere a parte ricorrente le spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi €800,00 + oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente, Estensore
Riccardo Savoia, Consigliere
Alessandra Farina, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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