Sanatoria 2012, la apposizione di correzione sul passaporto da parte dell'Ambasciata in Italia vale come prova di presenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1137/2014 del 22/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 17/08/2015
Il ricorrente deduce in ricorso di aver prodotto al S.U.I. – all’atto della convocazione da tale Ufficio disposta – copia del proprio passaporto, alla cui pag. 5 risulta l’apposizione delle esatte generalità del titolare in data 4 luglio 2011, a firma dell’assistente consolare dell’Ambasciata d’India a Roma.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2014, proposto da:
Surjeet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, v.le Stazione, 33;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 104315 del 18/6/2014, di rigetto dell'istanza di emersione, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impugnato rigetto di emersione si fonda sulla mancata dimostrazione della presenza in Italia del ricorrente almeno dal 31.12.2011, ritenendo a ciò non idonea la documentazione complessivamente dimessa, ivi compresa quella depositata in sede di controdeduzioni al preavviso ex art. 10 bis.
2. Peraltro, il ricorrente deduce in ricorso di aver prodotto al S.U.I. – all’atto della convocazione da tale Ufficio disposta – copia del proprio passaporto, alla cui pag. 5 risulta l’apposizione delle esatte generalità del titolare in data 4 luglio 2011, a firma dell’assistente consolare dell’Ambasciata d’India a Roma.
La medesima circostanza è stata, altresì, rappresentata e documentata nella memoria di controdeduzioni in data 10 giugno 2014, inviata dall’attuale difensore del ricorrente al S.U.I. di Brescia.
3. Quest’ultimo si è costituito in giudizio con memoria meramente formale e non ha versato in atti documentazione di sorta.
4. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’anzidetta correzione operata dall’Ambasciata indiana in Roma risulta, viceversa, elemento di prova atto a dimostrare la presenza in Italia del ricorrente, in una data che – in quanto ricompresa nel semestre antecedente al 31.12.2011 – risulta utile, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, al fine di integrare il presupposto richiesto dall’art. 5 D. lgs. 109/2012.
Fermi ovviamente restando gli eventuali accertamenti, in ordine alla veridicità della correzione de qua, che il SUI reputasse di dover effettuare.
5. Nei sensi e nei limiti che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’impugnata reiezione deve essere annullata, agli ulteriori effetti sopra indicati.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate, rimanendo salvo l’eventuale supplemento istruttorio di cui sopra, da compiersi da parte dell’Amministrazione procedente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate e rimborso del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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