Il provvedimento espressamente motiva il diniego con “la condanna riportata”,ritenuta ostativa al rilascio di permesso di soggiorno,affermando che “la procedura di regolarizzazione non può essere seguita perché comporterebbe la cessazione degli effetti di una sentenza penale che sarebbe possibile solo per effetto di un’espressa disposizione di legge che l’art. 5 del D.Lgs n.109/2012 non contiene".