Sanatoria 2012, l'assistenza del centro di accoglienza vale come prova la presenza in Italia prima del 31/12/2011
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 583/2015 del 15/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 81 volte dal 19/12/2015
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi del d. lgs. 109/2012, è stata rigettata in quanto la dichiarazione del centro di accoglienza (attestante il fatto che il sig. Xxx sia stato assistito nel dicembre 2011) è stata ritenuta inidonea a provare la presenza in Italia del ricorrente.Ciò,in assenza di specifici motivi per escludere la valenza probatoria della stessa,
Il provvedimento negativo così adottato appare, in effetti, privo di adeguata motivazione.
Questo Tribunale ha già più volte affermato l’ammissibilità, al fine di provare la presenza in Italia dello straniero, di documentazione del tipo di quella prodotta nel caso di specie, in quanto proveniente da un soggetto qualificabile, lato sensu, come organismo pubblico esercente un’attività comunque riconducibile al concetto di “accoglienza e assistenza” agli stranieri, secondo la nozione delineata e chiarita nella “circolare” dell’Avvocatura generale dello Stato del 4.10.2012 prot. 382122 (cfr. sentenza di questo Tribunale, in forma semplificata, n. 861/2014).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2015, proposto da:
Sunny Kumar, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Vittorio Emanuele II, 109;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di Brescia prot. n. 107531 del 12 gennaio 2015, notificato il 17 gennaio 2015, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
La domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente, ai sensi del d. lgs. 109/2012, dal sig. Singh Baljinder, è stata rigettata in quanto la dichiarazione del centro di accoglienza Auxilium (rilasciata il 5 novembre 2012 ed attestante il fatto che il sig. Kumar sia stato assistito nel mese di dicembre 2011) è stata ritenuta inidonea a provare la presenza in Italia del ricorrente. Ciò, secondo parte ricorrente, in assenza di specifici motivi per escludere la valenza probatoria della stessa e, dunque, in violazione dell’art. 5 del d. lgs. 109/2012 e dell’obbligo di motivazione.
Il provvedimento negativo così adottato appare, in effetti, privo di adeguata motivazione.
Questo Tribunale ha già più volte affermato l’ammissibilità, al fine di provare la presenza in Italia dello straniero, di documentazione del tipo di quella prodotta nel caso di specie, in quanto proveniente da un soggetto qualificabile, lato sensu, come organismo pubblico esercente un’attività comunque riconducibile al concetto di “accoglienza e assistenza” agli stranieri, secondo la nozione delineata e chiarita nella “circolare” dell’Avvocatura generale dello Stato del 4.10.2012 prot. 382122 (cfr. sentenza di questo Tribunale, in forma semplificata, n. 861/2014).
Conseguentemente, il decreto impugnato deve essere annullato e l’istruttoria relativa alla domanda proposta a favore del ricorrente deve essere riaperta, provvedendo, in primo luogo, all’accertamento della veridicità della dichiarazione prodotta, mediante verifica presso lo stesso centro di assistenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione provvederà ad adottare in esito al rinnovo dell’istruttoria.
Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, previa distrazione in favore dell’avv.to Massimo Gilardoni, dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c., la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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