L’effettività della dichiarazione di emersione e del rapporto di lavoro non trova il suo necessario presupposto nella capacità economica del datore di lavoro, il cui accertamento resta riservato all’ufficio competente, deve, invece, ritenersi sussistente tutte le volte in cui sia stato pagato il contributo di € 1.000,00,e che sia dimostrata la presenza in Italia del lavoratore al 31 dicembre 2011.