Sanatoria 2012, il pagamento tramite Western Union prova la presenza in Italia prima del 31/12/2011
T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 540/2015 del 15/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 115 volte dal 16/12/2015
La documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242). L’esponente ha prodotto la ricevuta di un’operazione compiuta tramite Western Union in data 30/10/2011.
Inoltre, questo Tribunale (cfr. sentenze brevi 25/2/2015 n. 341; 15/1/2015 n. 73; 4/11/2014 n. 1156; si veda anche ordinanza cautelare 3/9/2014 n. 632) ha già statuito come la ricevuta dell’operatore Western Union sia idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento, in quanto rilasciata previo accertamento dell’identità dello stesso – mediante esibizione del passaporto – da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio.
Lo stesso Ministero dell’Interno – nelle FAQ (Frequently Asked Questions) rese sulle emersioni 2012 – ha sostenuto che la ricevuta nominativa di pagamento di denaro sia mediante istituti bancari che attraverso agenzie di Money transfer è idonea ad attestare la presenza del cittadino straniero in Italia al 31/12/2011, trattandosi di “operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse” (cfr. sito internet del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, sezione circolari e provvedimenti dell’anno 2012).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2015, proposto da:
Abdoulaye Mbengue, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, con domicilio eletto presso Aldo Luca Nobili Ambrosini in Brescia, c.so Cavour 27;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 7/1/2015, RECANTE LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato fonda la reiezione sulla mancata prova della presenza in Italia al 31/12/2011;
- che la documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242);
- che l’esponente ha prodotto la ricevuta di un’operazione compiuta tramite Western Union in data 30/10/2011 (per 190,50 €);
- che, anzitutto, la prova esibita ricade nell’intervallo temporale semestrale nel cui ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012;
- che questo Tribunale (cfr. sentenze brevi 25/2/2015 n. 341; 15/1/2015 n. 73; 4/11/2014 n. 1156; si veda anche ordinanza cautelare 3/9/2014 n. 632) ha già statuito come la ricevuta dell’operatore Western Union sia idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero che ha effettuato il versamento, in quanto rilasciata previo accertamento dell’identità dello stesso – mediante esibizione del passaporto – da parte di un soggetto esercente un pubblico servizio;
- che lo stesso Ministero dell’Interno – nelle FAQ (Frequently Asked Questions) rese sulle emersioni 2012 – ha sostenuto che la ricevuta nominativa di pagamento di denaro sia mediante istituti bancari che attraverso agenzie di Money transfer è idonea ad attestare la presenza del cittadino straniero in Italia al 31/12/2011, trattandosi di “operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse” (cfr. sito internet del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, sezione circolari e provvedimenti dell’anno 2012);
- che in buona sostanza la ricevuta di un’operazione compiuta con un operatore bancario, che permette di identificare l’autore attraverso il suo esatto nominativo e la firma autografa, è meritevole di positiva considerazione;
- che in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, e la Prefettura è tenuta a riattivare la procedura di emersione e a verificare (interpellando la Società in questione) l’autenticità dei due documenti valorizzati in questa sede e la correttezza dei dati ivi racchiusi (cfr. per identica conclusione T.A.R. Toscana, sez. II – 5/1/2015 n. 2);
- che le spese di lite possono essere compensate, in quanto la prova decisiva è stata depositata presso il SUI dopo l’emissione del provvedimento di rigetto (cfr. nota SUI 9/4/2015);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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