La documentazione rassegnata dallo straniero per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (indicativamente 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) stabilita dal legislatore (cfr. sentenza Sezione 12/3/2014 n. 242). L’esponente ha prodotto la ricevuta di un’operazione compiuta tramite Western Union in data 30/10/2011.