Sanatoria 2012 - il furto di una borsetta (fatto di speciale tenuità) non rientra fra le cause ostative alla regolarizzazione, specie se risalente nel tempo
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 246/2015 del 18/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 93 volte dal 09/02/2016
E' dirimente constatare la particolare tenuità della fattispecie delittuosa commessa dal ricorrente, nell’ambito della quale non appare possibile evincere i presupposti della pericolosità sociale addotti dalla Questura a fondamento del provvedimento di rigetto ora impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2015, proposto da:
Stephen Kweku Acquah, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miotti, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 del Codice del Processo Amministrativo;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vicenza; Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Vicenza Ufficio Immigrazione prot. n.102575/EM-Dom/12 del 14 novembre 2013 e notificato in data 27 ottobre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che il ricorrente con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Vicenza ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare proposta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 109/2012;
che il provvedimento è motivato con riferimento alla sussistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. alla reclusione di anni uno ed al pagamento di Euro 309,00 di multa, pena sospesa ed erogata per aver sottratto una borsetta ad una parente, poi resasi irreperibile;
che il ricorrente lamenta l’incongruità della motivazione a fondamento del provvedimento impugnato in considerazione della particolare tenuità della fattispecie criminosa in relazione alla quale non sarebbe possibile desumere una “pericolosità” tale da costituire il presupposto del documento impugnato;
che si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso;
che il ricorso è fondato e può, pertanto, essere accolto;
che, infatti, nel caso di specie, pur risultando applicabile il disposto di cui all’art. 5 comma 13 del D.Lgs. 109/2012, nella parte in cui esclude l’applicabilità della procedura di emersione quando sia accertata la commissione di uno dei reati – come quello in esame – suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all’art. 380 c.p., è dirimente constatare la particolare tenuità della fattispecie delittuosa commessa dal ricorrente, nell’ambito della quale non appare possibile evincere i presupposti della pericolosità sociale addotti dalla Questura a fondamento del provvedimento di rigetto ora impugnato;
che detta particolare tenuità è desumibile dalla fattispecie e dalle modalità che hanno caratterizzato la commissione del fatto delittuoso che, in quanto tale, è consistito nella violazione dell’art. 624 del c.p. e, in particolare, nella sottrazione di una borsetta nei confronti di un prossimo congiunto del ricorrente, reato peraltro riferito a fatti accaduti nel corso del 2005 e, quindi, risalenti nel tempo;
che sul punto va ricordato come un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. III, 27-06-2013, n. 3523) ha sancito che “in materia di immigrazione è illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di emersione motivato unicamente in ragione della esistenza di una sentenza penale di condanna, per un reato rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 c.p.p., e sul presupposto che un simile precedente penale costituisca automaticamente un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 1 ter, co. 13, lett. c), d.l. 78/2009, vincolando in tal senso l'amministrazione competente. Ciò sul fondamentale rilievo che non necessariamente e comunque non tutti i reati di cui all'art. 381 c.p.p. sono sintomatici di una effettiva pericolosità sociale di chi li ha commessi (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 789/2011)”;
che si è, altresì, avuto modo di precisare (si veda Cons. Stato Sez. VI, 25-08-2009, n. 5050) che nel rigettare l'istanza di emersione dal lavoro irregolare del cittadino straniero, si deve ritenere che l'Amministrazione non possa fondarsi sulla mera esistenza della denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, ma debba compiere accertamenti ulteriori per verificare la concreta pericolosità del denunciato;
che anche la Corte Costituzionale (Corte cost., 06-07-2012, n. 172) ha affermato l’inammissibilità di un sistema che prescinda da un accertamento in concreto circa il fatto che il ricorrente costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, non risultando compatibile con l’ordinamento disposizioni che prevedano automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario nelle ipotesi in cui quest’ultimo risulti destinatario di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’ art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza;
che non può essere condivisa l’impostazione dell’Amministrazione laddove evidenzia che il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver svolto alcuna attività lavorativa né, nel contempo, di avere in corso un rapporto di lavoro e, ciò, considerando che dette circostanze non sono poste a fondamento del provvedimento ora impugnato.
che, pertanto, il ricorso può essere accolto e per l’effetto può essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 800,00 (ottocento//00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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