Sì al rilascio del nulla osta per lavoro domestico, se sopravvengono nuovi elementi che dimostrano la capacità reddituale del datore di lavoro
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 821/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 118 volte dal 15/01/2015
Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe viziato, perché l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che, dopo la presentazione della domanda, sarebbero sopravvenute condizioni idonee a consentire il rilascio del permesso, così come rappresentate nel ricorso.
Il ricorso può trovare positivo apprezzamento, dal momento che a carico del ricorrente non risultano sussistere né precedenti penali ostativi, né procedimenti penali pendenti e lo stesso risulta percepire un reddito che può essere considerato sufficiente, ancorché al limite del minimo per garantire un’esistenza dignitosa. Tale fatto nuovo sopravvenuto, rispetto al momento della proposizione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, merita di essere valorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 286/98.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2014, proposto da:
Ali Rahhou, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Dametto e Paola Miotti, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. Cat. A12/2013-Imm/2 sez/2013/db, notificato il 15 ottobre 2013, con cui il Questore di Brescia ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe viziato, perché l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che, dopo la presentazione della domanda, sarebbero sopravvenute condizioni idonee a consentire il rilascio del permesso, così come rappresentate nel ricorso. In particolare, lo straniero sostiene di aver già prodotto documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di legge, nonché “di essere titolare di regolare attività lavorativa già in essere da data antecedente alla richiesta di rinnovo, con comprovata disponibilità e capacità percettiva sia presente che per il futuro, con risorse in misura superiore a quanto richiesto dalla disciplina in materia”.
3.2. L’Amministrazione, però, avrebbe omesso di considerare detta documentazione e l’apporto collaborativo dello straniero, senza chiarire le motivazioni di ciò.
3.3. Con ordinanza 87/2014, questo Tribunale ha ritenuto di richiedere:
a) al ricorrente copia delle buste paga e dei documenti comprovanti l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro da ultimo dichiarato;
b) alla Questura la rivalutazione della posizione del ricorrente alla luce di tale nuova documentazione, nonché chiarimenti circa gli effetti penali sortiti dalla denuncia del 2008, specificando se vi sia stato un rinvio a giudizio e, in caso di risposta affermativa, quale sia stato l'esito del giudizio stesso.
3.4. Parte ricorrente ha adempiuto, depositando copia della dichiarazione di ospitalità in Vedelago di un connazionale, datata 28 ottobre 2013, copia della comunicazione di assunzione di una ditta con sede in Vedelago, datata 1 ottobre 2013 e relativo contratto di lavoro, nonché copia delle buste paga rilasciate dalla medesima ditta per i mesi da ottobre 2013 a febbraio 2014, di importo tra i 500 e i 600 euro mensili.
3.5. Identica documentazione è stata prodotta anche dalla Questura, che l’ha ottenuta a seguito della convocazione del richiedente per il rinnovo del permesso (tramite fax al difensore dello stesso). Peraltro, la Questura oltre a depositare i certificati del Casellario giudiziario e dei Carichi pendenti, entrambi di segno negativo, ha chiesto di rinviare il prosieguo della trattazione, perché “l’avviato supplemento istruttorio non si è potuto concludere”;
4. Ritenuto in diritto quanto segue:
4.1. Il ricorso può trovare positivo apprezzamento, dal momento che a carico del ricorrente non risultano sussistere né precedenti penali ostativi, né procedimenti penali pendenti e lo stesso risulta percepire un reddito che può essere considerato sufficiente, ancorché al limite del minimo per garantire un’esistenza dignitosa. Tale fatto nuovo sopravvenuto, rispetto al momento della proposizione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, merita di essere valorizzato ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 286/98.
4.2. Né a tale conclusione osta il fatto che la Questura non abbia ancora concluso il riesame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che l’annullamento dell’atto impugnato, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, lascerà necessariamente spazio all’adozione di un nuovo provvedimento e cioè proprio quello conclusivo dell’istruttoria rinnovata e ancora in corso, sul quale si trasferirà, eventualmente, l’interesse del ricorrente;
5. Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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