Rinnovo permesso, le ragioni che fondano il diniego vanno motivate in modo sufficiente
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 435/2014 del 16/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 111 volte dal 05/06/2014
In materia di immigrazione, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti per un verso alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, per altro verso, alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce agli individui, in quanto esseri umani.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle valutazioni da espletarsi secondo i principi summenzionati, di talchè le doglianze impugnatorie si appalesano fondate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2013, proposto da:
Djedokansi Nadege Sandrine Fifame, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino;
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Francesca Aprile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Pesaro e Urbino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Il ricorso é fondato.
In materia di immigrazione, come a più riprese statuito in sede giurisprudenziale amministrativa e costituzionale, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti per un verso alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, per altro verso, alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce agli individui, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla rispettiva cittadinanza.
Le esigenze di interesse pubblico afferenti alla tutela dei confini territoriali e al controllo dei flussi migratori non possono ritenersi prevalenti, sulla base di un’astratta gerarchia di valori, sugli interessi giuridicamente protetti degli stranieri non comunitari, ove si consideri la garanzia costituzionale apprestata anche quanto alla componente pretensiva dei diritti della persona, di cui gli stessi sono titolari, e stante che la legislazione sull’immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata, non ammette preclusioni assolute, ma richiede un ragionevole contemperamento tra gli interessi, di pari rango costituzionale, coinvolti.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle valutazioni da espletarsi secondo i principi summenzionati, di talchè le doglianze impugnatorie si appalesano fondate.
Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto ai fini del motivato riesame.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per i principi di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del motivato riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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