Rinnovo permesso di soggiorno, se dopo il rifiuto interviene una promessa di assunzione vi è il diritto al pds per attesa occupazione
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 888/2014 del 17/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 286 volte dal 30/01/2015
Successivamente al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (per carenza di attività lavorativa e, quindi, di fonti di reddito lecite), l’odierno ricorrente è riuscito a reperire l’impegno all’assunzione presso la ditta Xxx, rimasta in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione.
Il Collegio ha ritenuto di poter valorizzare il comma 11 dell’art. 22 e, quindi, in un’ottica di considerazione del rapporto complessivo tra il richiedente e l’Amministrazione, ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, per un periodo di sei mesi, al fine di consentire al ricorrente di perfezionare il nuovo contratto di lavoro cui è stato fatto riferimento nel ricorso, ovvero di reperire un’altra occupazione nel medesimo periodo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2013, proposto da:
Sarvjeet Singh, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Geroldi e Melissa Cocca, con domicilio eletto presso Melissa Cocca in Brescia, via Diaz, 7;
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto Cat. A/12/Immig/2^sez./Contenz/Fd/13 del 7 gennaio 2013, notificato il 2 aprile 2013, con cui la Questura ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
- di qualsiasi altro atto presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Singh Sarvjett risiede in Italia dal 2009 e dichiara, nel ricorso, di essere stato spesso costretto al lavoro in nero, mentre il rapporto regolare instaurato l’8 luglio 2011 con la ditta di trasporti “Khrushi 514 Trasporti”, si sarebbe concluso nello stesso mese di luglio a causa delle difficoltà dell’azienda.
Successivamente al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (per carenza di attività lavorativa e, quindi, di fonti di reddito lecite), l’odierno ricorrente è riuscito a reperire l’impegno all’assunzione presso la ditta “G. Singh di Singh Gurpreet”, rimasta in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione.
Nel ricorso ha lamentato la violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 286/98, a causa della rigidità con cui sarebbe stata interpretata la norma a fronte del fatto che il lavoratore si è visto spesso costretto a lavorare in condizioni non regolari (pur non potendo essere ritenuto responsabile della violazione dell’obbligo contrattuale gravante sul datore di lavoro di versamento dei contributi previdenziali) e comunque non si sarebbe tenuto conto della circostanza sopravvenuta del reperimento di un nuovo datore di lavoro o comunque delle potenzialità future di inserimento nel mondo del lavoro del richiedente.
È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 22, comma 11 del medesimo d. lgs. 286/98, per aver, l’Amministrazione, omesso il rilascio di un permesso in attesa di occupazione.
In sede cautelare, in assenza di comportamenti penalmente rilevanti imputabili al lavoratore, il Collegio ha ritenuto di poter valorizzare il comma 11 dell’art. 22 e, quindi, in un’ottica di considerazione del rapporto complessivo tra il richiedente e l’Amministrazione, ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, per un periodo di sei mesi, al fine di consentire al ricorrente di perfezionare il nuovo contratto di lavoro cui è stato fatto riferimento nel ricorso, ovvero di reperire un’altra occupazione nel medesimo periodo.
In vista della pubblica udienza, fissata per l’11 giugno 2014, nessuna delle parti ha provveduto al tempestivo deposito di documenti o memorie.
Solo il 12 luglio 2014, la Questura ha depositato una breve relazione .
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione, in quanto il Collegio non ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinvio formulata dal procuratore di parte ricorrente in quanto analogo rinvio era già stato accordato alla precedente udienza pubblica dell’11 giugno 2014 per le medesime ragioni anche oggi prospettate (appurare l’attuale situazione dello straniero).
DIRITTO
Deve essere preliminarmente dato conto dell’inammissibilità della relazione tardivamente depositata dall’Amministrazione resistente, il cui contenuto non può, dunque, essere preso in considerazione al fine della decisione.
Decisione che, peraltro, proprio in ragione della mancata produzione di elementi rilevanti e valutabili, non può che seguire il segno della fase cautelare e cioè: annullamento dell’impugnato diniego, al limitato fine di confermare la statuizione assunta da questo Giudice in sede cautelare e consistente nel rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno in attesa occupazione, per un periodo di sei mesi.
Il perdurante silenzio di parte ricorrente circa l’esito di tale misura e l’impossibilità di tener processualmente conto della tardiva relazione dell’Amministrazione impongono, peraltro, al Collegio di precisare – in questa sede di merito – che restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione stessa intenderà adottare alla scadenza del periodo di validità di detto titolo, in relazione alla fruttuosità o meno dei suoi esiti.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della presente controversia..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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