Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio, il periodo di malattia giustifica il mancato superamento del numero di esami richiesto per il rinnovo
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 576/2014 del 05/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 156 volte dal 16/04/2015
La Questura di Genova respingeva l’istanza,poiché la richiedente,iscritta per la decima volta al corso universitario, non aveva completato gli studi nei termini previsti dalla normativa vigente. Il diniego fa applicazione dell’art. 46, comma 4,d.P.R. 1999, n. 394,secondo cui i pds per motivi di studio "non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".
Tenendo conto della ratio che vi è sottesa, da identificarsi nell’esigenza di non prolungare il soggiorno nel territorio nazionale dello studente straniero che non abbia dimostrato sufficiente operosità, tale condizione non è certo predicabile nel caso dell’odierna ricorrente, come dimostra l’andamento regolare del suo corso di studio ed il fatto che essa sia ormai prossima a sostenere l’esame di laurea.
Né pare revocabile in dubbio che la ricorrente medesima avesse avuto, nel corso del 2012, seri problemi di salute, a causa dell’intervento chirurgico per una lussazione congenita all’anca che ha comportato dodici giorni di degenza ed un periodo di convalescenza non breve, incidendo inevitabilmente sul rendimento negli studi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Tubarchi e Andrea Sighieri, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Sighieri nel suo studio in Genova, via Maragliano, 2/8;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. 146 Cat. A. 12/Imm. II Sez./2013, emanato dal Questore di Genova in data 8/4/2013 e notificato in data 11/6/2013, nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, d.lgs. 30.6.2003, n. 196;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina israeliana, ha fatto ingresso in Italia nel 2003 con visto per studio.
Iscrittasi alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Genova, conseguiva in tale anno il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2012.
Riferisce di essersi altresì iscritta, nel 2011, al corso di formazione quadriennale in agopuntura presso l’Associazione Amal di Genova, convenzionata per la formazione con l’Università La Sapienza di Roma.
In data 1° febbraio 2013, presentava un’ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, allegando copia del certificato di iscrizione universitaria per l’anno accademico 2012/2013.
La Questura di Genova, con provvedimento in data 8 aprile 2013, respingeva l’istanza, poiché la richiedente, iscritta per la decima volta al corso universitario, non aveva completato gli studi nei termini previsti dalla normativa vigente, dovendo ancora sostenere sedici esami di profitto (secondo la ricorrente, invece, ne sarebbero mancati solamente otto).
Il diniego fa applicazione dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), secondo cui i permessi di soggiorno per motivi di studio “non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.
Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 27 giugno 2013 e depositato il successivo 1° luglio, l’interessata ha impugnato il su indicato provvedimento lesivo, denunciando la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il mancato riconoscimento dei gravi motivi di salute che le avrebbero impedito di completare gli studi nei tempi previsti e la carenza dell’attività istruttoria posta in essere dall’Amministrazione.
Si è costituita formalmente in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimata Amministrazione dell’interno.
La Questura di Genova ha spontaneamente depositato una relazione contenente chiarimenti in ordine alla vicenda controversa.
Con ordinanza n. 283 del 18 luglio 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente, ai fini del riesame dell’avversato provvedimento di diniego.
L’Amministrazione non ha ottemperato né ha svolto ulteriore attività difensiva nel giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2014, il difensore della ricorrente ha depositato, con il consenso della controparte, copia del modulo presentato dalla studentessa ai fini della fissazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, calendarizzata per il 15 marzo 2014.
Il ricorso, quindi, è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
La censura di legittimità dedotta con il primo motivo di ricorso concerne la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, atteso che l’Amministrazione procedente, avendo omesso la doverosa comunicazione del preavviso di rigetto, avrebbe impedito all’interessata di partecipare attivamente al procedimento avente ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Precisa la ricorrente che l’omissione ha carattere sostanziale in quanto, qualora effettivamente coinvolta nel procedimento, essa avrebbe rappresentato all’Amministrazione circostanze atte a determinare un differente esito del procedimento.
In primo luogo, avrebbe potuto produrre la documentazione medica comprovante i gravi problemi di salute che le avevano impedito di completare gli esami nel 2012.
Inoltre, l’omissione le ha impedito di documentare l’iscrizione ad altro corso di studio (la scuola di agopuntura citata in premessa) che, giusta la convenzione stipulata con l’Università La Sapienza, ha valore di Master di II livello e comporterebbe ex se il diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
La censura è infondata.
La Questura di Genova, infatti, ha depositato agli atti del giudizio copia della comunicazione dei motivi ostativi, recante in calce una sottoscrizione per ricevuta la cui autenticità non è stata in alcun modo contestata dall’interessata.
Deve ritenersi, pertanto, che l’Amministrazione procedente abbia comprovato l’assolvimento degli incombenti necessari per garantire il previo coinvolgimento del destinatario del provvedimento finale.
Con il secondo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, atteso che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei gravi motivi di salute che hanno impedito alla studentessa di completare il corso di studio nei tempi prescritti.
Si impone, al riguardo, una precisazione preliminare.
Il citato comma 4 stabilisce che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno”.
Ad un primo esame, la lettera della previsione regolamentare non sembrerebbe consentire deroghe al numero di anni “fuori corso”, poiché il riferimento ai motivi di salute (o di forza maggiore) è contenuto nell’alinea che tratta degli esami da sostenere nei singoli anni di corso, mentre l’utilizzo dell’avverbio “comunque” nel periodo successivo pare inteso a sancire l’inderogabilità della prescrizione concernente il rilascio di un massimo di tre permessi oltre la durata del corso di studio.
Le due disposizioni, però, devono essere lette in modo coordinato, tenendo conto della ratio che vi è sottesa, da identificarsi nell’esigenza di non prolungare il soggiorno nel territorio nazionale dello studente straniero che non abbia dimostrato sufficiente operosità.
Condizione che non è certo predicabile nel caso dell’odierna ricorrente, come dimostra l’andamento regolare del suo corso di studio ed il fatto che essa sia ormai prossima a sostenere l’esame di laurea.
Né pare revocabile in dubbio che la ricorrente medesima avesse avuto, nel corso del 2012, seri problemi di salute, a causa dell’intervento chirurgico per una lussazione congenita all’anca che ha comportato dodici giorni di degenza ed un periodo di convalescenza non breve, incidendo inevitabilmente sul rendimento negli studi.
In effetti, il certificato dell’Università di Genova in atti comprova che, negli otto mesi successivi all’intervento chirurgico, l’interessata aveva superato un solo esame di profitto, mentre ha sostenuto positivamente tre esami nei primi tre mesi del 2013, immediatamente prima dell’adozione del diniego.
Si tratta di circostanze idonee, almeno potenzialmente, a determinare una favorevole valutazione della situazione dell’interessata che l’Amministrazione, tuttavia, non dimostra di aver adeguatamente ponderato.
Tale carenza può trovare giustificazione nella fase procedimentale, poiché la richiedente, pur coinvolta nel procedimento, non si era avvalsa delle proprie prerogative partecipative, di fatto precludendo all’Amministrazione la conoscenza di elementi diversi dalla mera elencazione degli esami ancora mancanti per la conclusione degli studi.
Non si giustifica, invece, l’inerzia mantenuta successivamente alla statuizione propulsiva contenuta nell’ordinanza cautelare n. 283 del 18 luglio 2013, con cui era stato espressamente disposto il riesame del provvedimento impugnato alla luce degli elementi allegati dalla ricorrente e della documentazione che la stessa aveva prodotto in giudizio.
Fra gli altri documenti versati in atti, figura anche il più volte citato certificato di iscrizione al corso di specializzazione in agopuntura che, secondo la tesi di parte ricorrente, fonderebbe autonomamente il diritto a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
L’Amministrazione non ha preso posizione su quest’ultimo aspetto, né con la relazione depositata in giudizio il 25 luglio 2013 né a seguito del remand disposto in sede cautelare.
Su tali considerazioni fonda la diagnosi di fondatezza del ricorso che, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento euro), oltre accessori di legge, nonché alla refusione dell’importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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