Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro: l'esistenza di un rapporto di lavoro non dimostra il possesso di redditi sufficienti
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 5 luglio 2011, n. 1907
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 402 volte dal 29/11/2011
Nella sentenza in commento il TAR Lombardia si sofferma sul requisito del reddito, fondamentale sia per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sia per i successivi rinnovi. Detto requisito, infatti, deve essere posseduto non solo all'inizio del soggiorno sul territorio nazionale da parte dello straniero, ma deve permanere; salvo il caso eccezionale del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, che costituisce appunto una "eccezione che conferma la regola" stante anche il suo limitato ambito temporale di validità. Il Collegio meneghino smentisce il valore di una mera equivalenza “rapporto di lavoro – reddito sufficiente”, sicchè non è sufficiente a dimostrare un idoneo sostentamento la dimostrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, viene spiegato, l'esistenza di un tale tipo di rapporto non fa discendere, quale inconfutabile corollario, l'esistenza di un reddito sufficiente, ben potendosi verificare il caso di un rapporto di lavoro non retribuito o con un monte ore ridotto al punto tale che il corrispettivo monetario è affatto esiguo, o ancora il caso di un rapporto di lavoro con retribuzioni non in regola (lavoro nero) e come tali non considerabili ai fini della determinazione del reddito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento n. 16480/08 Imm. emesso in data 30.03.2010.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 14.04.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per mancanza della contribuzione INPS e la mancanza di reddito adeguato a garantire il sostentamento.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha presentato ricorso per i seguenti motivi in fatto ed in diritto: Violazione dell’art. 5 e 22 del T.U. Immigrazione in quanto il requisito del reddito non sarebbe necessario per lo straniero che chiede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e perché, avendo il ricorrente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Xxxxx Soc. Coop. a r.l., necessariamente avrebbe il reddito richiesto dalla legge.
[...]
2. Il ricorso è infondato.
Dal complesso delle norme del TU. Immigrazione si desume che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita idonea a garantire
adeguati mezzi di sostentamento.
Tali elementi debbono sussistere cumulativamente, senza che possa ritenersi la sufficienza di uno o due soltanto di tali elementi.
Per quanto attiene al reddito la disciplina sull’immigrazione stabilisce che per l'ingresso in Italia occorre "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza" (art. 4 comma 3 D. Lgs. 286/98).
Ugualmente in fase di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato occorre che lo straniero dimostri "la disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato" (art. 6 comma 5 TU) ovvero "la disponibilità di un reddito, da lavoro od altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico" (art. 13 comma 2 Reg.).
A questa regola si fa eccezione solo per il permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, per il limitato ambito temporale in cui questo può essere concesso.
Il ricorrente non dimostra di aver richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione ma anzi sostiene di avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che però fornisca alcuna prova di avere un reddito che gli garantisca un idoneo sostentamento.
Né tantomeno è possibile presumere che dall’esistenza di un rapporto di lavoro discenda un reddito sufficiente, in quanto i due elementi non sono coincidono, potendosi verificare casi di rapporti di lavoro che non vengono retribuiti o che hanno un numero di ore di lavoro talmente ridotte da non produrre reddito sufficiente per il lavoratore o prestazioni lavorative per le quali vengono erogate retribuzioni non in regola e che, come tali, non possono essere prese in considerazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 [...]
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