Nella sentenza in commento il TAR Lombardia si sofferma sul requisito del reddito, fondamentale sia per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sia per i successivi rinnovi. Detto requisito, infatti, deve essere posseduto non solo all'inizio del soggiorno sul territorio nazionale da parte dello straniero, ma deve permanere; salvo il caso eccezionale del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, che costituisce appunto una "eccezione che conferma la regola" stante anche il suo limitato ambito temporale di validità. Il Collegio meneghino smentisce il valore di una mera equivalenza “rapporto di lavoro – reddito sufficiente”, sicchè non è sufficiente a dimostrare un idoneo sostentamento la dimostrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, viene spiegato, l'esistenza di un tale tipo di rapporto non fa discendere, quale inconfutabile corollario, l'esistenza di un reddito sufficiente, ben potendosi verificare il caso di un rapporto di lavoro non retribuito o con un monte ore ridotto al punto tale che il corrispettivo monetario è affatto esiguo, o ancora il caso di un rapporto di lavoro con retribuzioni non in regola (lavoro nero) e come tali non considerabili ai fini della determinazione del reddito.