Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato: vale anche se chiesto tardivamente, se c'è una proposta di contratto di lavoro
TAR Abruzzo, Sezione Prima, Sentenza del 7 maggio 2013, n. 262
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, basato sulla tardività della presentazione dell’istanza oltre il termine di 60 giorni, che non ha carattere perentorio, inoltre la pubblica amministrazione avrebbe dovuto valutare positivamente, al momento della decisione, anche la possibilità dell’istante di stipulare un contratto di lavoro per il caso di sanatoria della propria permanenza sul territorio dello Stato, mediante il rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, a tal fine appare sufficiente sia una proposta vincolante del datore di lavoro sia un vero e proprio contratto, la cui efficacia ovviamente può anche intendersi condizionata al rinnovo del permesso stesso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto del 20 novembre 2012 con il quale il Prefetto di Chieti ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il decreto prot. n.51 del 23.02.2012 con cui il Questore di Chieti ha negato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dalla stessa.
[...]
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Prefettura di Chieti ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura e fondato sulla circostanza che la presentazione dell’istanza sarebbe avvenuta oltre il termine di 60 giorni di cui all’articolo 5 comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 e che il contratto di tirocinio lavorativo formativo prodotto a tal fine non potrebbe valere come requisito per il mantenimento del permesso di soggiorno, essendo stato stipulato da straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto ormai privo del permesso di soggiorno perché scaduto
rilevato che il ricorso si manifesta fondato, atteso che la stipula del contratto di tirocinio formativo, ai fini del rinnovo del permesso, è da considerare avvenuta da parte di uno straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, proprio perchè il suo titolo di soggiorno, in quanto scaduto, è destinato ad essere sanato, appunto, in caso di accoglimento dell’istanza di rinnovo;
rilevato che infatti il termine di cui all’articolo 5 comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 non ha carattere perentorio (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 326 del 2013), e che inoltre la pubblica amministrazione dovrebbe valutare positivamente, al momento della decisione (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 9717 del 2007), anche la dimostrata possibilità dell’istante di stipulare un contratto di lavoro per il caso di sanatoria della propria permanenza sul territorio dello Stato, mediante il rinnovo del permesso di soggiorno; e a tal fine, ad avviso del Collegio, appare sufficiente sia un proposta vincolante del datore di lavoro sia un vero e proprio contratto, la cui efficacia ovviamente può anche intendersi condizionata al rinnovo del permesso stesso (viceversa, pur ammettendo la giurisprudenza un rinnovo tardivo, cioè a permesso già scaduto, si creerebbe un circolo vizioso non potendo l’istante ottenere un impiego lavorativo quale requisito essenziale per il rinnovo qualora si ritenesse che anche tale impiego dovesse necessariamente precedere l’effettivo rilascio del rinnovo stesso).
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie.
[...]
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/05/2013
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