Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato - la condanna per false generalità non è automaticamente ostativa
T.A.R. Campania, sezione sesta, sent. n. 1264/2015 del 11/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 158 volte dal 31/12/2015
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della Provincia di Caserta, in data 5 giugno 2013, ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro subordinato, adducendo come motivazione la presenza a carico dell’interessato di una condanna emessa il 20.11.2009 dal Tribunale di Civitavecchia.
Deve osservarsi che, come dedotto dal ricorrente, i reati per i quali è stato condannato non sono automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno come invece sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. I reati in questione, infatti, non sono inclusi, né nell’elencazione di cui all’articolo 380 c.p.p. cui fa espresso rinvio l’articolo 4, comma 3 del d. lgs. 286/1998 né figurano tra le altre ipotesi ivi previste come automaticamente preclusive al rilascio/rinnovo del titolo.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato, che fa riferimento alla sussistenza della condanna erroneamente ritenuta dall’amministrazione automaticamente ostativa, senza valutare l’attuale pericolosità e il livello di integrazione sociale del ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2014, proposto da:
Singh Baljinder, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Argenziano, con il quale domicilia in Napoli ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R.;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Caserta, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. Cat. A12/Imm/2013 prot. 454 emesso dalla Questura di Caserta in data 5.6.2013 e notificato il successivo 7 luglio 2014 avente ad oggetto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della Provincia di Caserta, in data 5 giugno 2013, ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro subordinato, adducendo come motivazione la presenza a carico dell’interessato di una condanna emessa il 20.11.2009 dal Tribunale di Civitavecchia per violazione, sotto altre generalità, degli artt. 477, 482 e 497 c.p.
In particolare, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 4 e 5 del T.U. Immigrazione in quanto l’unica condanna riportata, peraltro risalente, non rientra nelle ipotesi di reato automaticamente ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, che sono quelli di cui all’art. 380 c.p. che riguarda i casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato. Dal provvedimento impugnato non emergerebbero poi ulteriori profili di pericolosità sociale.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1653 dell’8 ottobre 2014.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La Sezione deve confermare, non essendo stati depositati ulteriori atti da parte dell’amministrazione resistente che si è difesa con memoria di stile, la decisione cautelare.
Deve osservarsi che, come dedotto dal ricorrente, i reati per i quali è stato condannato non sono automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno come invece sostenuto dall’amministrazione nel provvedimento impugnato. I reati in questione, infatti, non sono inclusi, né nell’elencazione di cui all’articolo 380 c.p.p. cui fa espresso rinvio l’articolo 4, comma 3 del d. lgs. 286/1998 né figurano tra le altre ipotesi ivi previste come automaticamente preclusive al rilascio/rinnovo del titolo.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato, che fa riferimento alla sussistenza della condanna erroneamente ritenuta dall’amministrazione automaticamente ostativa, senza valutare l’attuale pericolosità e il livello di integrazione sociale del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, l’impugnato diniego va annullato, facendo salva, in ogni caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale andrà accertata (unitamente alla sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti) la eventuale concreta pericolosità sociale dell'interessato, in relazione alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Condanna l’amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge per quanto dovuti, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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