Rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato: il mancato versamento dei contributi previdenziali non indica che il rapporto di lavoro è inesistente
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 16 maggio 2013, n. 1275
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 469 volte dal 21/06/2013
Illegittimo il provvedimento di rifiuto opposto sulla domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto, a giudizio della Questura, la ricorrente dall’anno 2009 ad oggi avrebbe percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale. Devesi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve dare prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante ai fini della concedibilità o meno del rinnovo del titolo di soggiorno, non potendosi riconnettere, in modo certo e automatico, all’eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l’inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l’indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto [...] emesso dal Questore di Milano [...] con cui la predetta autorità amministrativa rigettava l'istanza presentata dalla ricorrente [...] volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno [...].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato nel presente ricorso, l’Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a suo tempo presentata dalla ricorrente.
[...]
DIRITTO
[...]
Il ricorso va accolto.
Il diniego gravato è fondato sul fatto che la ricorrente “dall’anno 2009 ad oggi ha percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale”. La relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione conferma che, così come già accertato in sede di istruttoria (30.11.2012), anche gli ulteriori accertamenti effettuati presso la banca dati I.N.P.S. avrebbero comprovato la mancanza di redditi sufficienti. A supporto di tale affermazione si deposita un documento datato 25.3.2013, dal quale risulterebbe che la ricorrente ha percepito per il 2011 Euro 895,00, per il 2012 Euro 3.888,00, e nulla per il 2013.
Preliminarmente, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve dare prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante ai fini della concedibilità o meno del rinnovo del titolo di soggiorno, non potendosi riconnettere, in modo certo e automatico, all’eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l’inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l’indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite (sentenza della Sezione 27.10.2009 n. 4925, confermata da C.S. Sez. VI 8.6.2010 n. 3645).
Nel caso di che trattasi, le risultanze dei predetti accertamenti effettuati dall’I.N.P.S. sono peraltro espressamente contrastanti con altra documentazione, proveniente dal medesimo Istituto, rilasciata a favore della ricorrente in data 11.1.2013, secondo cui la stessa avrebbe percepito Euro 1.934,99 nel 2011 ed Euro 5.494,79 nel 2012.
La ricorrente produce inoltre le proprie buste paga, relative ai mesi Giugno 2012 – Gennaio 2013, per importi di circa 800-900 euro mensili, ciò che dimostra il possesso attuale di un reddito da lavoro, percepito con carattere di continuità.
Ai sensi dell'art. 5 c. 5, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, non essendo il provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario un atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare anche gli elementi sopravvenuti (C.S. Sez. III 17.5. 2012 n. 2856).
Tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata in alcun modo contestata dall’Amministrazione nel corso del presente giudizio, né quanto alla sua autenticità, né rispetto al suo contenuto sostanziale.
In conclusione, il ricorso va accolto, poiché l’istruttoria del provvedimento impugnato è fondata su elementi di fatto in parte espressamente smentiti, ed in parte fondatamente contestati da quanto evidenziato nel ricorso stesso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/05/2013
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