Illegittimo il provvedimento di rifiuto opposto sulla domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto, a giudizio della Questura, la ricorrente dall’anno 2009 ad oggi avrebbe percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale. Devesi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve dare prevalenza alla situazione sostanziale piuttosto che al dato formale, di talché gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione presso l’INPS non devono assurgere a fattore scriminante ai fini della concedibilità o meno del rinnovo del titolo di soggiorno, non potendosi riconnettere, in modo certo e automatico, all’eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l’inesistenza o la fittizietà del rapporto di lavoro e, quindi, l’indisponibilità di un reddito adeguato da fonti lecite.