Rinnovo permesso di soggiorno, non viene meno l'interesse all'accoglimento della domanda solo perchè presso il recapito risulta "destinatario sconosciuto"
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 660/2014 del 19/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 197 volte dal 17/03/2015
Con decreto in data 17/03/2014 la Questura respingeva, per archiviazione,l’istanza di rinnovo p.d.s. per lavoro autonomo relativo al ricorrente (cittadino della Cina): dopo una sua prima presentazione presso la Questura e l’accertata impossibilità di provvedere ai rilievi per assenza della figlia minore da inserire in permesso, l'interessato non aveva più espletato le formalità di identificazione.
Egli era altresì risultato “sconosciuto” all’indirizzo al quale gli era stata inviata per posta la rituale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio del titolo, sì da presumere l’Amministrazione che ne fosse venuto meno l’interesse alla conclusione del procedimento.
L’Amministrazione ha illegittimamente basato le proprie conclusioni sul solo protrarsi del tempo e sul ritorno della comunicazione al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”, laddove sarebbe stato necessario reiterare le convocazioni dello straniero – previa istruttoria volta ad una verifica del permanere o meno di quel domicilio –, e solo da un esito negativo ripetuto di tali tentativi e frutto di un’adeguata istruttoria avrebbe potuto scaturire un’eventuale archiviazione della pratica per mancata collaborazione dell’interessato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 495 del 2014 proposto da Xu Jianwei, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
contro
la Questura di Modena, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Interno;
per l'annullamento
del decreto in data 17 marzo 2014, con cui la Questura di Modena ha respinto, per archiviazione, l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “lavoro autonomo” riguardante il ricorrente (cittadino della Cina Popolare).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;
Vista l’istanza cautelare del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per l’Amministrazione, alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2014 il difensore come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con decreto in data 17 marzo 2014 la Questura di Modena respingeva, per archiviazione, l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per “lavoro autonomo” relativo al ricorrente (cittadino della Cina Popolare);
che il diniego veniva motivato con la circostanza che, dopo una prima presentazione dello straniero presso i locali della Questura (il 22 ottobre 2013) e l’accertata impossibilità di provvedere ai necessari rilievi fotodattiloscopici per l’assenza della figlia minore da inserire nel permesso di soggiorno, l’interessato non si era più curato di espletare le prescritte formalità di identificazione ed era altresì risultato “sconosciuto” all’indirizzo al quale gli era stata inviata per posta la rituale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio del titolo, sì da presumere l’Amministrazione che ne fosse venuto meno l’interesse alla conclusione del procedimento;
che il ricorrente ha impugnato il provvedimento sfavorevole, negando di avere cambiato domicilio oltre che di essersi disinteressato della pratica, e lamentando altresì l’omessa considerazione del suo consolidato inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese e delle relazioni familiari stabili ivi coltivate;
che si è costituita in giudizio la Questura di Modena, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 19 giugno 2014, ascoltato il rappresentante dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che appare fondata, ed assorbente delle altre questioni, la circostanza che l’Amministrazione abbia illegittimamente basato le proprie conclusioni sul solo protrarsi del tempo e sul ritorno della comunicazione al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”, laddove sarebbe stato necessario reiterare le convocazioni dello straniero – previa istruttoria volta ad una verifica del permanere o meno di quel domicilio –, solo da un esito negativo ripetuto di tali tentativi e frutto di un’adeguata istruttoria potendosi far scaturire un’eventuale archiviazione della pratica per mancata collaborazione dell’interessato;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, affinché l’Amministrazione completi il procedimento con le formalità a tal fine previste dalla legge;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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