Rinnovo permesso di soggiorno: non serve reddito minimo se lo straniero è stato in malattia
TAR Emilia Romagna, Sezione Prima, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 749
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 189 volte dal 20/02/2014
E’ illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla carenza del requisito reddituale relativamente agli anni 2007 e 2008. Ora, se è vero che il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno – per
Essa andrà comparata con le generali condizioni di vita dell’interessato e con la concreta possibilità che lo stesso riacquisti in tempi brevi la capacità di produrre reddito per il proprio sostentamento.
--------------------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento in data 28 aprile 2009, con cui la Questura di Bologna ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Richiesto dalla ricorrente, cittadina russa, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in scadenza il 14 luglio 2008, la Questura di Bologna respingeva l’istanza con provvedimento in data 28 aprile 2009. In particolare, l’Amministrazione adduceva la carenza di reddito adeguato relativamente agli anni 2007 e 2008.
Avverso il diniego questorile ha proposto ricorso l’interessata. Assume ingiustificatamente ignorata la circostanza della grave malattia che l’aveva colpita a partire dall’agosto 2007 e che le aveva impedito di svolgere un’attività lavorativa, così come da lei in parte documentato all’Amministrazione, che avrebbe dovuto dunque motivare sul punto tenendo conto dell’assoluta impossibilità di produrre reddito per causa di forza maggiore; lamenta, inoltre, l’omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno; prospetta, infine, la necessità che in sede di risoluzione della lite acquisiti rilievo il sopraggiunto rapporto di lavoro costituitosi nel giugno 2009 con la sig.ra Xxxx. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
[...]
Osserva il Collegio come la difesa dell’Amministrazione comunale non abbia contestato la circostanza che la ricorrente avesse allegato all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la documentazione medica che, almeno in parte, attestava la grave malattia in cui ella era incorsa nell’agosto del 2007, poi protrattasi nel 2008. Si tratta, dunque, di un fatto che si può dare per veritiero, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod.proc.amm. (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”).
Ora, se è vero che il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno – per attenere alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante –, è altresì vero che, quando interviene una patologia che impedisce temporaneamente allo straniero di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, lo stato di necessità legato a tale evenienza determina una sostanziale sospensione del termine entro il quale va maturato il requisito di legge e impone all’Amministrazione di vagliare la posizione dello straniero alla luce di tale eccezionale situazione, da comparare con le generali condizioni di vita dell’interessato e con la concreta possibilità che lo stesso riacquisti in tempi brevi la capacità di produrre reddito per il proprio sostentamento.
Assorbite le restanti censure, in conclusione, si presenta fondata la censura con cui si imputa all’Amministrazione di non avere valutato la peculiare condizione della ricorrente, anche eventualmente disponendo, ai sensi dell’art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l’acquisizione di tutti quei dati ed elementi utili al completo vaglio della sua posizione. Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
[...]
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2013
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Decreto Flussi 2023-2025
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Cauzione al richiedente asilo.
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Permesso di soggiorno per i familiari extra-UE dei cittadini comunitari che risiedono nel proprio Paese
[New]
Letto 0 volte dal 13/11/2023
-
Non occorre progetto per i minori stranieri "comunque affidati" (ma non "non accompagnati"), per la conversione in perme...
Letto 40 volte dal 09/03/2022
-
Sanatoria 2012, la Prefettura competente a decidere sulla domanda è quella istituita nella provincia in cui ricade il lu...
Letto 34 volte dal 02/03/2022