Rinnovo permesso di soggiorno, la soglia dell'assegno sociale non è un parametro fisso, ma occorre valutare il reddito caso per caso
T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, sent. n. 523/2016 del 04/05/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 216 volte dal 09/05/2017
Si tende ad affermare che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.
La determinazione della soglia sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano può trarsi dal parametro fissato in varie disposizioni (art. 29, terzo comma, lett. b, T.U.; art. 39 comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999) le quali richiedono la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale ( vedasi ex multis T.A.R. Lombardia 622/2016).
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 assegna alle condizioni ed ai fatti sopravvenuti, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007 che prevede l’obbligo di tener conto, prima di pervenire ad una statuizione espulsiva dal territorio nazionale, dell’effettività dei vincoli familiari costituiti Italia, nonché della stessa durata del pregresso periodo di soggiorno – si impone, una motivata valutazione in ordine al concorso nella fattispecie oggetto del provvedere degli anzidetti interessi secondari. La disciplina sull’immigrazione, infatti, li prende in considerazione a temperamento dei più rigidi criteri di automatismo che presiedono l’accertamento dei presupposti per l’ingresso e la permanenza in Italia. ( vedasi Consiglio di Stato 256/2011 ).
Nel caso di specie appare evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione che non deve essere valutata sulla base del rigido parametro dell’assegno sociale, peraltro non espressamente previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno.
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