Rinnovo permesso di soggiorno: la richiesta in ritardo non è sufficiente a motivare il rigetto della domanda
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 18 dicembre 2013, n. 2861
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sulla tardività della presentazione dell’istanza. In base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, i termini di cui all’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 non hanno natura perentoria, essendo il rinnovo espressamente subordinato alla valutazione della permanenza dei requisiti e delle
Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce pertanto circostanza da sola preclusiva del suo esame, per cui, ove lo straniero abbia tardivamente proposto tale istanza, senza che nel periodo tra la scadenza del precedente permesso e la richiesta di rinnovo sia intervenuto alcun provvedimento, la p.a. è tenuta ad esaminare detta nuova domanda, valutando ed accertando l'eventuale presenza di elementi ostativi al rinnovo medesimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[…]
per l'annullamento
del provvedimento n 38916/2009. imm. emesso in data 1.5.2011 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 23.5.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. XXXX, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
[…]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza presentata dall’attuale ricorrente, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 2.12.2004.
[...]
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il diniego impugnato è motivato, in primo luogo, a causa del ritardo con cui è stata presentata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rispetto alla precedente scadenza, nonché con riferimento all’esistenza di “numerosi precedenti penali e di polizia, dall’anno 1999 all’anno 2008” e, infine, in ragione della percezione di redditi imponibili nei soli anni 2003, 2007 e 2008 peraltro in misura insufficiente secondo i parametri di legge.
I) Quanto al primo aspetto, come detto incentrato sulla violazione dei termini di cui all’art. 5 c. 4 D.Lgs. n. 286/98, va ricordato che, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, i medesimi non hanno natura perentoria, essendo il rinnovo espressamente subordinato alla valutazione della permanenza dei requisiti e delle condizioni previste per il suo precedente rilascio. Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce pertanto circostanza da sola preclusiva del suo esame, per cui, ove lo straniero abbia tardivamente proposto tale istanza, senza che nel periodo tra la scadenza del precedente permesso e la richiesta di rinnovo sia intervenuto alcun provvedimento, la p.a. è tenuta ad esaminare detta nuova domanda, valutando ed accertando l'eventuale presenza di elementi ostativi al rinnovo medesimo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 23.2.2010 n. 143, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 22.9.2005 n. 471).
II) Sotto altro profilo, l’Amministrazione evidenzia la mancanza di redditi da parte del ricorrente, ciò che comproverebbe il suo mancato inserimento socio lavorativo.
Preliminarmente, il Collegio osserva come, nell’esprimere tale valutazione, l’Amministrazione ha erroneamente omesso di considerare una serie di circostanze che, al contrario, avrebbero invece dovuto essere debitamente valutate ai fini della formulazione del detto giudizio di inserimento sociale; il ricorrente si trova infatti in Italia da oltre 15 anni, ed ha esercitato il ricongiungimento famigliare, a seguito del quale i suoi figli minori sono entrati in Italia, frequentando la scuola dell’obbligo.
Per quanto concerne l’aspetto più strettamente reddituale, va osservato che il ricorrente allega numerosi cedolini stipendiali riferiti all’anno 2011 (v. all.to. n. 1 alla memoria depositata in data 17.5.12), e che in data 15.10.2012 ha avanzato istanza di emersione dal lavoro irregolare, per il tramite del datore di lavoro (v. all.to n. 2 all’istanza di anticipazione dell’udienza di merito del 18.12.12).
Anche con riferimento a tali aspetti, le perentorie affermazioni del provvedimento impugnato, attinenti la mancanza di redditi, vanno pertanto riconsiderate, alla luce delle risultanze emerse nel corso del giudizio.
III) Infine, a seguito della citata ordinanza istruttoria n. 1951/12, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ai “precedenti penali e di polizia” menzionati nel provvedimento impugnato.
Osserva in merito il Collegio che, in primo luogo, tali precedenti sono riferiti all’arco temporale 1999-2005, e non a quello “1999-2008”, come invece affermato nel provvedimento, e che riguardano pertanto fatti non commessi in tempi recenti.
Secondariamente, va evidenziato che dal Casellario Giudiziale prodotto dalla stessa Amministrazione, aggiornato al 26.7.2012, non risulta la commissione di alcun reato ostativo a carico del ricorrente, ciò che, eventualmente, potrebbe rilevare ai fini del rigetto della domanda di rinnovo.
La mancanza di condanne penali per reati ostativi, e il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto delle dette segnalazioni, comportano che le stesse non possano, di per sé, giustificare il diniego impugnato, che pertanto, anche sotto tale aspetto, risulta illegittimo.
Il ricorso va pertanto accolto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
[…]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 […]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 18 DICEMBRE 2013
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