Rinnovo permesso di soggiorno: la Questura deve esaminare il certificato medico non tradotto, per giustificare l'assenza dello straniero dall'Italia
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 3 dicembre 2013, n. 2663
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 276 volte dal 20/02/2014
E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto, opposto alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, a causa della prolungata assenza della ricorrente dal territorio nazionale per un periodo continuativo di circa 19 mesi.
Tuttavia la produzione di documentazione in una lingua diversa da quella nazionale non può giustificare il rigetto della domanda, ben potendo trovare applicazione l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[…]
per l'annullamento
del provvedimento n. 12758/2013 Imm., emesso dal Questore della Provincia di Milano, datato 26.8.2013, e notificato il 19.9.2013, con il quale è stata rigettata l'istanza, presentata dalla Sig.ra Xxx, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I00483331 rilasciato dalla Questura di Lecco il 8.7.2010, e scaduto il 7.7.2012, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso, o che sia in rapporto di correlazione con l'atto testé richiamato, ed in particolare dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo, rif. Xxx/Cat-A12/2013, emesso in data 10.6.3013, e notificato in data 11.7.2012.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata dall’attuale ricorrente, onde ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
[…]
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato.
Il diniego impugnato è motivato con riferimento ad una prolungata assenza della ricorrente dal territorio nazionale, per un periodo continuativo di circa 19 mesi.
Osserva il Collegio che tuttavia la sussistenza di “gravi e comprovati motivi” permette che il permesso di soggiorno sia rinnovato, anche quando si è verificata un’interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo, come desumibile dal c. 6 dell'art. 9, D.P.R. 31.8.1999 n. 394 (T.A.R. Trentino-Alto Adige,Trento, Sez. I, 7.9.2011 n. 228).
Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente ha comprovato, mediante produzione di documentazione debitamente tradotta, la sussistenza dei predetti “gravi” motivi, depositando una copia del proprio atto di matrimonio, nel quale risulta che la stessa è coniugata con il Sig. Yyyy (doc. n. 3), il quale è affetto da patologie urologiche, per cui ha dovuto ripetutamente sottoporsi ad operazioni chirurgiche (docc. nn. 4 e 5), necessitando pertanto dell’assistenza dell’attuale ricorrente.
L’Amministrazione resistente, in sede procedimentale, si è limitata ad osservare che “la documentazione medica prodotta, oltre a non essere tradotta, non è legalizzata”, e che pertanto la stessa non è stata considerata ai fini dell’adozione del provvedimento finale.
Osserva tuttavia il Collegio che, così come la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti il soggiorno degli stranieri in una lingua a loro conosciuta non costituisce un vizio di legittimità degli stessi, analogamente, la produzione di documentazione in una lingua diversa da quella nazionale non può, sic et simpliciter, giustificare il rigetto della domanda, ben potendo invece trovare applicazione l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), L. 7.8.1990 n. 241.
Il ricorso va pertanto accolto.
[…]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
[…]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 […]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 3 DICEMBRE 2013
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