Ancorché l’atto impugnato non avrebbe potuto tener conto della situazione lavorativa sopravvenuta rispetto alla data di adozione e neppure potesse ritenere che l’insufficienza del requisito reddituale potesse essere colmata col reddito della sorella, tuttavia l’amministrazione avrebbe dovuto valutare con particolare rigore la situazione familiare e l'inserimento sociale del ricorrente.