Rileva in proposito la considerazione, non ignorata dalla Questura, secondo cui la semplice tardività della domanda di rinnovo non costituisce di per sé sufficiente ragione di rigetto. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pacifico, ha chiarito che - in mancanza di un'espressa sanzione stabilita dal legislatore - il termine non ha natura perentoria ma sollecitatoria.