Rinnovo permesso di soggiorno - la dimora deve essere effettiva e stabile
TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 17/2014 del 08/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 161 volte dal 05/03/2014
Si ricorda che il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora. Il concetto di dimora presuppone l'effettiva e stabile presenza nel luogo della persona. Il rendersi irreperibile al luogo indicato come dimora è considerato un elemento preclusivo al rilascio del permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2007, proposto da:
Benarbia Nacer, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Garavaglia, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR;
contro
Questura di Lodi; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
de decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, notificato in data 1.10.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, cittadino egiziano, è regolarmente in Italia in forza di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano nel 2003, ai sensi del D.L. 195/2002, per motivi di lavoro subordinato.
In data 8.11.2004 ha presentato, alla Questura di Lodi, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 10.9.2004.
Al fine di dimostrare la residenza, alla domanda veniva allegata una dichiarazione di ospitalità del Sig. Baidaoui Kalifa, cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia, residente a Lodi, in Via Borgognone 32.
A seguito di accertamenti da parte della Polizia Locale, presso il luogo di residenza dichiarato nella domanda, l’istanza di rinnovo veniva respinta, poiché al suddetto indirizzo il ricorrente risultava sconosciuto.
Dopo l’invio della comunicazione di avvio di procedimento, veniva emesso il rigetto della domanda, provvedimento notificato presso la Stazione dei Carabinieri di Rho, poiché l’interessato risultava “sconosciuto all’indirizzo dichiarato”.
Proprio in occasione della notifica del provvedimento il ricorrente, invitato a dichiarare l’effettivo domicilio, riferiva di essere domiciliato a Lainate (Milano), in Via Adige 16.
Il decreto di rigetto veniva impugnato per i seguenti motivi:
1) errata rappresentazione della realtà, in quanto gli accertamenti della Polizia Locale sono generici;
2) insufficiente e illogica motivazione, riportando il diniego come unica ragione di rigetto l’assenza nella dimora dell’interessato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 111 del 17 gennaio 2008 la domanda cautelare veniva respinta.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2013 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
II) Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel primo motivo, il ricorrente contesta gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale di Lodi, rilevando come il suo nome non poteva essere indicato sul campanello, essendo ospite di un cittadino marocchino.
Tuttavia la tesi difensiva del ricorrente appare in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso al momento della notifica, cioè di avere un domicilio a Lainate.
In base all’art 5 d. lgs. 289/1998 comma 4 “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora”.
Il concetto di dimora presuppone l'effettiva e stabile presenza nel luogo della persona: l’essersi reso irreperibile al luogo indicato come dimora è stato considerato un elemento preclusivo al rilascio del permesso di soggiorno.
La circostanza che il ricorrente avesse indicato un luogo in cui dimorava occasionalmente, è confermata dallo stesso ricorrente, nel momento in cui ha indicato ai carabinieri, un diverso domicilio.
Per tale ragione il primo motivo è infondato.
Anche la seconda censura relativa al difetto di motivazione, va respinta.
La sussistenza del requisito della dimora nella Provincia ove è stata presentata la domanda, è una condizione per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, per cui l’Amministrazione deve limitarsi a verificarne la sussistenza, senza alcuna valutazione discrezionale.
Aver rappresentato la situazione di fatto, cioè la circostanza che sono stati effettuati controlli in quella che era stata indicata come dimora, nonché la norma di legge che disciplina il caso concreto, assolve l’obbligo motivazionale.
III) Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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