Rinnovo permesso di soggiorno, la condanna per violazione diritto d'autore è ostativa solo se il reato è stato commesso dopo il luglio 2002
TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, Sentenza del 7 marzo 2012, n. 2299
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 575 volte dal 08/05/2012
E’ illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, fatto discendere dalle condanne subite dal ricorrente per violazione delle norme sul diritto d’autore. La norma contenuta nell’art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 286/1998 non è applicabile al caso di specie, atteso che trattasi di reato commesso il 29 ottobre 1999. Tale disposizione, introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere interpretata come applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, e che, pertanto, in caso di condanna penale successiva all’entrata in vigore di tale disposizione, occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi applicare l’automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma del 2.12.2009, notificato in data 2.10.2010 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento del 2/12/09, notificato il 2/10/2010, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il diniego è motivato con riferimento alle condanne subite dal ricorrente con sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/1/07, irrevocabile il 4/6/07, per violazione delle norme sul diritto di autore (relativamente al fatto commesso il 9/10/02) e con sentenza della Corte di Appello di Roma del 19/10/07, irrevocabile il 19/10/07 sempre per violazione delle norme sul diritto d'autore (relativamente al fatto commesso il 29/10/99).
La Questura ha ritenuto dette condanne ostative ex lege al rinnovo del permesso di soggiorno ed ha quindi respinto la sua richiesta.
Lamenta il ricorrente l'inesistenza dei presupposti per il diniego di rilascio del permesso di soggiorno rilevando di essere perfettamente inserito nella società italiana e di prestare attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato come facchino presso la Cooperativa "Xxx".
Deduce che la sentenza di condanna della Corte di Appello di Roma si riferirebbe ad un reato commesso nel 1999 – reato consistente nella vendita di CD illecitamente duplicati – fatto che non desta alcun allarme sociale.
[...]
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti l'accoglimento.
Innanzitutto il provvedimento impugnato reca due capi di motivazione, il primo dei quali fa riferimento all'automatismo espulsivo di cui all'art. 26, comma 7 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale in caso di condanne per reati in materia di diritto d'autore, prevede che l'Amministrazione è tenuta a negare il permesso di soggiorno senza compiere valutazioni sulla pericolosità sociale del soggetto.
In realtà la norma di cui al citato art. 26, comma 7 bis, non è tuttavia applicabile alla fattispecie, in quanto come chiarito dalla più recente giurisprudenza (del Consiglio di Stato, cui il Collegio presta adesione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2010, n. 1894; id. 2 aprile 2010, n. 1888; id. 16 febbraio 2010 n. 859; id. ord. 7 aprile 2009 n. 1791; TAR Veneto Sez. III 19 ottobre 2010 n. 5504), tale disposizione, introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere interpretata come applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, e che, pertanto, in caso di condanna penale successiva all'entrata in vigore di tale disposizione occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi applicare l'automasimo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta.
Ne consegue che la condanna della Corte di Appello di Roma del 3/10/07 (ammessa dal ricorrente) – riferendosi al reato commesso il 29/10/99 – non può costituire elemento sufficiente senza il previo accertamento sulla pericolosità sociale del ricorrente per disporre il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
La successiva condanna relativa al fatto commesso il 9/10/02 è contestata dal ricorrente, che ha dedotto in giudizio di non averla mai subita.
A questo proposito gli incombenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato e dalla Sezione non hanno avuto esecuzione.
Dall'inadempimento dell'Amministrazione possono dunque dedursi elementi di prova a favore del ricorrente, così come dispone l'art. 64 comma 4 del c.p.a.
In ogni caso, l'Amministrazione ha ritenuto nel provvedimento che il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso di un reddito derivante da lavoro o da fonte lecita (secondo capo di motivazione), mentre dagli atti di causa risulta che il cittadino straniero è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa "Xxx" [...]
Ritiene dunque il Collegio che il ricorso debba essere accolto dovendo l'Amministrazione provvedere a riesaminare la situazione del ricorrente valutando in concreto la sua pericolosità sociale (tenuto conto della particolare natura del reato per il quale è stata comminata la condanna), tenendo altresì conto della disposizione di cui all'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98, secondo cui deve essere dato rilievo ai fattori sopravvenuti, e cioè – nel caso di specie – all'esistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che consente al ricorrente di mantenere la propria famiglia residente in Senegal, costituita da moglie e quattro figli.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 [...]
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