Rinnovo permesso di soggiorno, la condanna per reati inerenti gli stupefacenti va bilanciata con la presenza in Italia dell'intero nucleo familiare
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 568/2015 del 06/05/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 97 volte dal 08/03/2016
La ricorrente espone di essere in Italia da alcuni anni, unitamente a padre, madre e fratelli, e impugna il diniego della sua domanda, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato", motivato con la condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione inflittale per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.
Il ricorso è fondato perché l’atto impugnato non permette di arguire le concrete ed effettive motivazioni su cui la Questura ha basato la propria valutazione di pericolosità sociale, che non viene nemmeno desunta da una eventuale considerazione delle particolari modalità di commissione del reato, come emergenti dalla sentenza di condanna. Neppure viene affrontata la problematica relativa alla presenza in Italia dell’intero nucleo familiare e al suo inserimento sociale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2015, proposto da:
Eri Hoxha, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vio, con domicilio eletto presso Giuseppe Vio in Venezia-Mestre, Riviera Magellano, 5;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Venezia;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Venezia 9/12/2014 cat. A11/2014/P.A.S.I. - NR. 389/2014/IMMIGR: notificato il 21/01/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La cittadina albanese ricorrente espone di essere in Italia da alcuni anni, unitamente a padre, madre e fratelli ( tutti forniti di regolare permesso di soggiorno), e impugna il diniego della sua domanda, presentata in data 17/10/2013, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato", motivato con la condanna ad anni 2 e mesi 8 di reclusione inflittale in data 10/07/2013 dal GIP del Tribunale di Venezia per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.
In base al dettato degli artt. 4 commi 3 e 5 D.Lvo 286/98, la predetta condanna, nei confronti della quale è pendente appello, sarebbe stata ostativa ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato Italiano e la Questura, pur dopo l’acquisizione delle controdeduzioni della ricorrente, ha ritenuto `che la stessa rientrasse nella previsione normativa di cui all'art. 13 comma 2 lett. c) 'D.Lgs. 286/98, stante l’attività illegale posta in essere "che prevede necessariamente collegamenti in ambito 'sociale con ambienti e soggetti dediti ad attività illecite".
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Difetto e vizio d'istruttoria in relazione all'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/98 e art. 8 comma 1 c.e.d.u. — omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta —illegittimita' per violazione del dettato di cui all'art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs 286/98; nell’assunto che l’istruttoria non darebbe conto che siano state adeguatamente valutate le situazione familiare e lavorativa dell'interessata, essendosi la Questura limitata ad espressioni apodittiche e “di stile", assolutamente prive di ogni connotazione personale.
2) violazione di legge con riguardo all'art. 4 e all'art. 5 d.lgs 286/98 —violazione del diritto di difesa in ordine ad uno dei presupposti su cui si fonda l'errato giudizio di pericolositaà ; nell’assunto che il provvedimento impugnato si fonderebbe pressochè esclusivamente su una aprioristica valutazione di pericolosità sociale in capo alla ricorrente, fondata sull’unico elemento della sentenza di condanna per cessione di droga c.d. 'leggera", punita , all'epoca, con pena identica alle droghe "pesanti", ma oggi sensibilmente ridimensionata , dopo una recente sentenza della Corte Costituzionale.
Il ricorso è fondato perché l’atto impugnato non permette di arguire le concrete ed effettive motivazioni su cui la Questura ha basato la propria valutazione di pericolosità sociale, che non viene nemmeno desunta da una eventuale considerazione delle particolari modalità di commissione del reato, come emergenti dalla sentenza di condanna. Neppure viene affrontata la problematica relativa alla presenza in Italia dell’intero nucleo familiare e al suo inserimento sociale. Va invero puntualizzato che nessuna delle sopra ricordate circostanze è di per sé motivo di disattendere le considerazioni di pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica ma è altrettanto vero che tali situazioni devono essere esattamente e concretamente apprezzate dall’autorità di pubblica sicurezza che non può limitarsi a clausole di stile.
Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Sono fatte salve, ovviamente, le successive determinazioni dell’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo Accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno a rifondere a parte ricorrente le spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 800,00 + oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente, Estensore
Alessandra Farina, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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