Rinnovo permesso di soggiorno: la condanna per furto non impedisce, se c'è lavoro a tempo indeterminato
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 7 dicembre 2013, n. 2862
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ fondato il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura sulla scorta di una sentenza penale di condanna per reato di furto aggravato e della mancanza di redditi adeguati. Preliminarmente, il Collegio dà atto che il ricorrente ha ampiamente dimostrato in giudizio il suo stabile inserimento sociale, producendo documentazione relativa
al possesso di una regolare occupazione a tempo indeterminato, sia in occasione della proposizione del ricorso, che in vista dell’udienza di merito, ciò che pertanto smentisce espressamente le viste affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, relative alla mancata disponibilità di mezzi sufficienti al suo sostentamento (che sembrano invece garantiti come da buste paga in atti).
Ciò premesso, con riferimento alla sentenza penale di condanna, si rendeva tanto più necessario, proprio in virtù di quanto precede, dar corso ad una valutazione delle ragioni che rendevano sussistente una situazione di pericolosità sociale, tenuto conto delle caratteristiche dei fatti penalmente rilevanti ascritti al ricorrente, trattandosi di episodi risalenti nel tempo e rimasti isolati, ciò che sembra al Collegio sufficiente a far dubitare della legittimità della presunzione assoluta, applicata in via automatica nel provvedimento impugnato, tra sentenza penale e pericolosità sociale.
-------------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Milano …, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di ogni altro atto inerente o presupposto.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza presentata dall’attuale ricorrente, onde ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in data 17.6.2009.
[…]
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il provvedimento impugnato è fondato sull’esistenza di una sentenza penale di condanna emessa a carico del ricorrente in data 28.9.2009, per un reato di furto aggravato, ex art. 625 n. 2, 5, e 7 c.p., commesso in data 1.7.2009, nonché sulla mancanza di redditi adeguati.
I) In primo luogo, il Collegio dà atto che il ricorrente ha ampiamente dimostrato in giudizio il suo stabile inserimento sociale, producendo documentazione relativa al possesso di una regolare occupazione a tempo indeterminato, sia in occasione della proposizione del ricorso, che in vista dell’udienza di merito, ciò che pertanto smentisce espressamente le viste affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, relative alla mancata disponibilità di mezzi sufficienti al suo sostentamento (che sembrano invece garantiti come da buste paga in atti).
II) Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che l’accertamento di una situazione di stabile inserimento sociale del ricorrente, in contrasto con quanto ritenuto dall’Amministrazione, non possa evidentemente restare senza conseguenze, anche sull’ulteriore affermazione contenuta nel provvedimento.
Come detto, il diniego impugnato ha infatti ritenuto che la sentenza penale di condanna a carico del ricorrente fosse di per sé preclusiva alla sua permanenza sul territorio nazionale, senza invece motivare, come invece avrebbe dovuto, in ordine alle ragioni che rendevano sussistente una situazione di pericolosità sociale, malgrado il consolidato inserimento sociale dello straniero, quale denotato dalla documentazione in atti.
Ritiene infine il Collegio che, un’enunciazione espressa di tali ragioni sarebbe stata tanto più necessaria nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche dei fatti penalmente rilevanti ascritti al ricorrente, trattandosi di episodi risalenti nel tempo e rimasti isolati, ciò che sembra al Collegio sufficiente a far dubitare della legittimità della presunzione assoluta, applicata in via automatica nel provvedimento impugnato, tra sentenza penale e pericolosità sociale.
Il ricorso va pertanto accolto.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
[…]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 [...]
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