Rinnovo permesso di soggiorno, la condanna penale non è sufficiente ed automatico elemento per il diniego
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1868/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La motivazione del provvedimento reiettivo si articola sulla condanna e sulla valutazione che il legislatore ha operato circa l’accettabilità della presenza in Italia di persone straniere che hanno commesso i reati di cui all’art. 380 cpp.
La formulazione della norma viene per ciò interpretata (ad es. cons. Stato 23.10.2014, n. 5220) nel senso che incombe all’amministrazione l’onere di apprezzare gli elementi di fatto indicati dalla norma, valutando la possibile prevalenza di questi rispetto all’eventuale gravità dei fatti che, un tempo, la legge considerava ostativi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2011, proposto dal signor Es Sarghini Abdelghafour rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Pagano presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Gavotti 1/6;
contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l'annullamento
del provvedimento 11.3.2011, n. 72/CAT.A11/imm della questura di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il cittadino del regno del Marocco Es Sarghini Abdelghafour si ritiene leso dal provvedimento indicato nell’epigrafe per il cui annullamento ha notificato l’atto 21.9.2011, depositato il 14.10.2011, con cui denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 del d.lvo 25.7.1998, n. 286, in combinato disposto con l’art. 4 comma 3, la violazione dell’art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il difetto dell’istruttoria e l’erroneità dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato ed il difetto di motivazione.
L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con memoria ed ha allegato dei documenti.
Il contenzioso deriva dal diniego opposto dalla questura di Genova alla domanda proposta dall’interessato per conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno.
Risulta che il cittadino marocchino venne in Italia in giovane età ricongiungendosi al padre che lavorava e lavora a Genova; egli frequentò istituti di istruzione conseguendo un titolo di studio di scuola professionale, e comprova di aver poi svolto diverse attività lavorative presso imprese liguri.
Il diniego è derivato dalla considerazione operata dalla questura di Genova della natura ostativa del reato per cui allo straniero fu applicata la pena di anni due di reclusione e euro 260,00 di multa per il delitto continuato di rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia grave commesso in concorso con altro imputato a Genova il 9.3.2009.
La motivazione del provvedimento reiettivo si articola sulla condanna e sulla valutazione che il legislatore ha operato circa l’accettabilità della presenza in Italia di persone straniere che hanno commesso i reati di cui all’art. 380 cpp.
L’interessato lamenta la violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lvo 25.7.1998, n. 286, che nel suo testo modificato è del seguente testuale tenore: “…nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale…”
La formulazione della norma viene per ciò interpretata (ad es. cons. Stato 23.10.2014, n. 5220) nel senso che incombe all’amministrazione l’onere di apprezzare gli elementi di fatto indicati dalla norma, valutando la possibile prevalenza di questi rispetto all’eventuale gravità dei fatti che, un tempo, la legge considerava ostativi.
L’atto impugnato è pertanto illegittimo per le ragioni esposte, non ostante la gravità della condotta tenuta dall’interessato; l’amministrazione dovrà pertanto riconsiderare la situazione esposta alla luce delle considerazioni che precedono.
Le spese vanno opportunamente compensate, atteso che la soluzione della lite è derivata dall’adesione ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi soltanto in anni recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione riterrà di adottare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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