Rinnovo permesso di soggiorno, l'irreperibilità dello straniero non significa disinteresse per la domanda
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 257/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 184 volte dal 25/02/2015
Dalle allegazioni in ricorso non pare emergere che il ricorrente abbia voluto disinteressarsi alla propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui, essendo stato adottato un diniego per ragioni di irreperibilità, lo stesso può essere sospeso affinché l’amministrazione completi il procedimento nel contraddittorio con l’interessato che fornirà tutta la necessaria collaborazione.
Il procedimento di riesame dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2014, proposto da:
Krishan Kumar, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto emesso dal Questore di Ancona in data 25.03.2014 di rigetto dell'istanza volta al rinnovo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che dalle allegazioni contenute in ricorso non pare emergere che il ricorrente abbia voluto disinteressarsi alla propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui, essendo stato adottato un diniego per esclusive ragioni di irreperibilità, lo stesso può essere sospeso affinché l’amministrazione completi il procedimento nel contraddittorio con l’interessato che dovrà fornire tutta la necessaria collaborazione e reperibilità;
- che il procedimento di riesame dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un'ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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