Rinnovo permesso di soggiorno, l'espulsione sotto altro alias non impedisce
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 1922/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Questore di Messina ha rigettato la detta istanza, poiché da <
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Questore di Messina ha rigettato la detta istanza, poiché da <>.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2011, proposto da:
Bino John Kopplikat, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Ventimiglia, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, via Milano, n. 42b;
contro
Questura di Messina, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del decreto ctg.a1/11-imm, del 14.2.2011 notificato in data 21.2.2011, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e nel contenpo veniva intimata a lasciare il territorio nazionale.
2) di qualsiasi altro atto, presupposto o consequenziale, comunque connesso che si anteponga rispetto al diritto del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Messina e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Questore di Messina ha rigettato la detta istanza, poiché da <<accertamenti effettuati in AFIS, è emerso che lo stesso, con generalità diverse “John Bino, nato a Kerala (India) l’1.5.1974”, risulta destinatario di provvedimento di espulsione emesso da questo Ufficio Immigrazione in data 6.3.2008>>.
Con ricorso notificato il 20.4.2011 e depositato il 9.5.2011, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
1) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti.
2) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.
3) Violazione del principio di affidamento.
In sintesi, parte ricorrente smentisce di essere stato, sotto altro nome, destinatario di un provvedimento di espulsione.
Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha smentito quanto sostenuto in ricorso, atteso la coincidenza delle impronte digitali.
Con Ordinanza n. 1104/11, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, onerando l’Amministrazione al riesame dell’istanza di parte ricorrente.
Non risulta in atti che l’Amministrazione abbia ottemperato a quanto disposto con la detta decisione.
Alla Pubblica udienza del 15.5.2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (cfr. T.A.R. Ancona, sez. I , 10/01/2014, n. 59), <<l'esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rilascio di permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi circa l'origine di tale alias se cioè esso sia il risultato della volontà del dichiarante di fornire false generalità e non piuttosto un errore materiale di trascrizione dei dati correttamente riferiti, oppure manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell'espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all'ingresso ( Tar Lazio Latina 15.4.2009, n. 316, 23.10.2013 n. 791, Tar Molise Campobasso 18.2.2008, n. 58).
Nel caso in esame, l’Amministrazione non sembra abbia operato dette ultime valutazioni, certamente possibili, essendo le ipotesi di reato riportate nel rapporto informativo allegato alla memoria di costituzione della Difesa Erariale connesse sempre allo stato di clandestinità.
Tanto meno è rilevante il contestato reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del D.lgs.vo 296/98, posto che la Direttiva 2008/115, in particolare gli artt. 15 e 16, ne hanno comportato l’abolizione, come l’ormai consolidata Giurisprudenza riconosce.
Consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
Le spese possono essere compensate considerata la materia del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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