commento: Lo straniero appellava la sentenza del TAR Campania, che aveva confermato il provvedimento di diniego avverso la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. A detta della Questura, la residenza indicata dall'interessato nella propria domanda risultava fittizia. Contrariamente, lo straniero aveva informato la Questura, fra la presentazione della domanda e il suo rigetto, di aver cambiato residenza, avendo fatto richiesta di iscrizione anagrafica al nuovo comune ove si era trasferito. massima: Il combinato disposto degli articoli 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consente il rifiuto del permesso di soggiorno in carenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia, ma impone all’Amministrazione di valutare la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso.