Rinnovo permesso di soggiorno - l'Amministrazione deve valutare la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, come la comunicazione di cambio di residenza
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 25 gennaio 2011 n. 1139
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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commento: Lo straniero appellava la sentenza del TAR Campania, che aveva confermato il provvedimento di diniego avverso la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. A detta della Questura, la residenza indicata dall'interessato nella propria domanda risultava fittizia. Contrariamente, lo straniero aveva informato la Questura, fra la presentazione della domanda e il suo rigetto, di aver cambiato residenza, avendo fatto richiesta di iscrizione anagrafica al nuovo comune ove si era trasferito. massima: Il combinato disposto degli articoli 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 consente il rifiuto del permesso di soggiorno in carenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia, ma impone all’Amministrazione di valutare la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE VI
Sentenza 25 gennaio 2011, n. 1139
FATTO E DIRITTO
Il signor Y... V... chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato avverso il diniego in data 16 novembre 2005 del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La Questura di Caserta aveva respinto l’istanza, presentata il 3 maggio 2005, avendo rilevato che l’interessato, per dimostrare la propria residenza, aveva allegato un certificato che attestava la residenza nel Comune di San Nicola La Strada, via Cornelio Silla, 1, indicazione risultata fittizia in base alle indagini esperite.
La sentenza impugnata ha giudicato ininfluente che il ricorrente, fra la data di presentazione dell’istanza e la definizione della stessa, avesse cambiato la propria sede abitativa e avesse comunicato il 26 luglio 2005 alla Questura tale circostanza, avendo inoltrato in data 28 giugno 2005 la richiesta per l’iscrizione anagrafica nel Comune di Recale.
Con l’appello in esame si contesta la violazione del combinato disposto degli articoli 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale consente il rifiuto del permesso di soggiorno in carenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia, ma impone all’Amministrazione di valutare la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso.
In favore del ricorrente, che non ha precedenti penali, non è socialmente pericoloso e ha i mezzi necessari per condurre una esistenza onesta e dignitosa, avrebbe quindi dovuto essere valutata la circostanza che, anche ad ammettere la non veridicità della documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda, comunque contestata in giudizio, egli aveva cambiato sede abitativa e di ciò aveva informato l’Amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento di rigetto.
Con ordinanza in data 3 novembre 2009, in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata con l’appello, questo Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero dell’interno rivalutasse l’istanza del ricorrente, alla luce della sua situazione attuale, rivalutazione che però non risulta essere stata effettuata, secondo quanto si legge nella relazione depositata in ottemperanza all’ordinanza 23 dicembre 2010.
Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto, poiché, come deduce l’appellante, il cambio di residenza, che è stato tempestivamente comunicato all’Amministrazione, costituisce elemento nuovo che deve essere valutato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo citato al fine dell’esame della domanda di rinnovo, mentre risulta che, nel caso in esame, la Questura di Caserta, pur venutane a conoscenza, non vi ha dato alcun peso.
In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento che ne è oggetto.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, a rifondere all’appellante le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro per entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011.
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