Rinnovo permesso di soggiorno, il reddito può essere sufficiente anche se è inferiore all'assegno sociale
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 789/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale (€ 5.577) è previsto al solo fine del rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo (art. 9 comma 1 D.Lgs. n. 286/1998), mentre per il rilascio del titolo ordinario va applicato l’indirizzo generale di cui all’art. 4 comma 3 integrato dall’art. 6 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Attraverso l’estratto conto Inps, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di un’attività lavorativa e continuativa dall’anno 2010, seppure a tempo parziale, ritraendo dalla stessa un reddito annuo medio di oltre 3.000 euro (fatta eccezione per l’anno 2011), che, per quanto limitato, potrebbe tuttavia consentire alla stessa un sufficiente sostentamento.
Tale attività lavorativa risulta attualmente in corso, per cui l’amministrazione ha l’obbligo di valutarla in applicazione della norma sopra indicata.
L’esercizio del meretricio non risulta incompatibile con detto rapporto di lavoro e non può costituire motivo sufficiente per il diniego del permesso di soggiorno, specie quando, come nel caso, si fa riferimento ad una segnalazione isolata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2013, proposto da:
Obiagele Precious Ngoka, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Calcinaro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Ascoli Piceno n. A12/2011 II Sez. n.88/2013 del 24.07.2013 di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n.I00487148.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ascoli Piceno e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce carenza istruttoria e difetto di motivazione nell’evidenziare le ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
Al riguardo va rilevato:
- che il reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale (€ 5.577) è previsto al solo fine del rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo (art. 9 comma 1 D.Lgs. n. 286/1998), mentre per il rilascio del titolo ordinario va applicato l’indirizzo generale di cui all’art. 4 comma 3 integrato dall’art. 6 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, secondo cui “Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”;
- che, attraverso l’estratto conto Inps, la ricorrente ha documentato lo svolgimento di un’attività lavorativa e continuativa dall’anno 2010, seppure a tempo parziale, ritraendo dalla stessa un reddito annuo medio di oltre 3.000 euro (fatta eccezione per l’anno 2011), che, per quanto limitato, potrebbe tuttavia consentire alla stessa un sufficiente sostentamento;
- che tale attività lavorativa risulta attualmente in corso, per cui l’amministrazione ha l’obbligo di valutarla in applicazione della norma sopra indicata;
- che l’esercizio del meretricio non risulta incompatibile con detto rapporto di lavoro e non può costituire motivo sufficiente per il diniego del permesso di soggiorno, specie quando, come nel caso, si fa riferimento ad una segnalazione isolata.
L’impugnato diniego va quindi annullato con obbligo dell’amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente in coerenza con i principi sopra indicati.
Nonostante la soccombenza le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame, il cui esito sostanziale è rimesso alle ulteriori valutazioni dell’Autorità competente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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