Il reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale (€ 5.577) è previsto al solo fine del rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo (art. 9 comma 1 D.Lgs. n. 286/1998), mentre per il rilascio del titolo ordinario va applicato l’indirizzo generale di cui all’art. 4 comma 3 integrato dall’art. 6 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo.