Rinnovo permesso di soggiorno – il momento in cui valutare la sufficienza del reddito è quello in cui l'amministrazione prende la sua decisione
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 16 gennaio 2012, n. 87
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 878 volte dal 04/04/2012
E’ illegittimo il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per mancata dimostrazione, da parte dello straniero, del possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del relativo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, non potendo assumere rilevanza mutamenti delle condizioni economiche dello straniero successivi a tale data. Nel caso di specie, pertanto, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto verificare l’attuale esistenza o meno, in capo al ricorrente, del requisito reddituale, prendendo perciò a riferimento, anche in base all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, la condizione dell’interessato al tempo dell’adozione del provvedimento sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno: epoca in cui – per quanto è dato desumere dalla documentazione inviata dallo straniero all’Amministrazione – quest’ultimo aveva intrapreso, insieme al fratello, una regolare attività lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto del Questore di Arezzo del 26 febbraio 2010, notificato il 3 agosto 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione, presentata dal ricorrente il 29 dicembre 2009;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, sig. Xxxx espone di aver presentato in data 29 dicembre 2009 la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato [...] rilasciatogli dalla Questura di Arezzo con validità fino al 30 dicembre 2009.
1.1. In data 15 gennaio 2010 l’esponente riceveva, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, una comunicazione dalla Questura recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto, nel corso dell’istruttoria, era emerso come la documentazione presentata non dimostrasse il possesso in capo al richiedente di un reddito da lavoro ottenuto durante la sua permanenza in Italia, sufficiente al proprio mantenimento nel territorio nazionale. La suddetta documentazione era inoltre carente del certificato di residenza dello straniero.
1.2. In risposta a tale comunicazione, in data 26 gennaio 2010 lo straniero depositava una memoria con documentazione allegata, mettendo in evidenza di aver costituito un’impresa familiare insieme al fratello, iscritta alla Camera di commercio di Arezzo ed avente ad oggetto la lavorazione in conto terzi di metalli preziosi.
Ciononostante, con decreto del 26 febbraio 2010, notificato in data 3 agosto 2010, il Questore di Arezzo respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, per mancata dimostrazione da parte dello straniero, dal giugno 2008 in poi, del possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento. In particolare, il decreto ha evidenziato come lo straniero avesse prodotto documentazione comprovante un reddito per il 2009 pari a soli € 189,18 ed ha ritenuto non decisiva, sotto questo aspetto, la costituzione della succitata impresa familiare, per essere lo straniero onerato della dimostrazione della disponibilità di un reddito per il periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo del titolo di soggiorno.
2. Avverso l’ora visto diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è insorto il sig. impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.
2.1. A supporto del gravame, il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sotto i profili del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria.
2.2. In sintesi, il ricorrente lamenta di avere dimostrato di possedere adeguati fonti di mantenimento provenienti dall’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’impresa familiare costituita con il fratello e che tuttavia la P.A. non ne avrebbe tenuto conto, richiedendo la dimostrazione di un reddito per il periodo antecedente. Così facendo, la P.A. avrebbe trascurato che il titolo di soggiorno era già stato rinnovato sei mesi prima (nel giugno 2009) e che, perciò, la P.A. avrebbe semmai dovuto richiedere in quell’occasione la dimostrazione dei redditi per l’anno 2008. Inoltre, sarebbe erroneo ritenere che la legge imponga ad ogni rinnovo del titolo di soggiorno la verifica dei redditi prodotti dal momento dell’ingresso in Italia o comunque nel periodo antecedente, dovendo, invece, considerarsi l’attualità di un’adeguata fonte lecita di sostentamento. Inoltre, nel caso di specie sarebbe stato violato l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che imporrebbe alla P.A. di rinnovare il permesso di soggiorno nel caso in cui sopraggiungano nuovi elementi che ne consentano il rilascio/rinnovo.
[...]
4. Il ricorso è fondato per le ragioni già sommariamente esposte in sede cautelare, da cui il Collegio, anche ad un più approfondito esame, non ravvisa elementi per discostarsi.
4.1. Secondo la giurisprudenza consolidata, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del relativo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve
essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire, con il proprio impegno, allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, non potendo assumere rilevanza mutamenti delle condizioni economiche dello straniero successivi a tale data (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994). Alla carenza di un reddito adeguato si riconnette, infatti, una prognosi negativa sulla capacità dello straniero di adeguarsi a lecite norme di comportamento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 2758).
4.2. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha, poi, valorizzato la previsione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, evidenziando come persino la produzione da parte dell’extracomunitario, al fine del rinnovo del permesso di soggiorno, di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro poi rivelatosi fittizio, non è sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo, ove l’interessato sia in grado di dimostrare comunque il possesso, al momento dell’adozione del provvedimento negativo da parte della Questura, di un adeguato e lecito reddito: in mancanza di una condanna per reato ostativo, la sola conseguenza discendente dalla produzione di documentazione relativa ad un rapporto di lavoro fittizio è la sua inutilizzabilità nel periodo di riferimento ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito riguardante il reddito (che perciò non risulterebbe dimostrato): resta, però, fermo – precisa questa giurisprudenza – la necessità, ai sensi dell’art. 5, comma 5, cit., di tener conto degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell’Amministrazione, per verificare se vi siano elementi tali da far concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti, atteso che la valutazione sui requisiti va riferita al momento in cui l’Autorità amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (v. T.A.R. Veneto, Sez. III, 7 maggio 2008, n. 1254). Del resto, l’esigenza di tener conto degli elementi sopravvenuti, tali da determinare l’accoglimento della pretesa del ricorrente, è costantemente rimarcata dalla giurisprudenza (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 163).
4.3. Venendo ad applicare il riferito insegnamento giurisprudenziale alla vicenda in esame, non può che concordarsi con l’osservazione del ricorrente, per cui la P.A. avrebbe dovuto verificare l’attuale esistenza o meno, in capo allo stesso, del requisito reddituale, prendendo perciò a riferimento, anche in base all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 cit., la condizione del ricorrente al tempo dell’adozione del provvedimento sull’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno (febbraio 2010): epoca in cui – per quanto è dato desumere dalla documentazione inviata dallo straniero alla P.A. – quest’ultimo aveva intrapreso, assieme al fratello, una regolare attività lavorativa. Donde, come già evidenziato in sede cautelare, il dovere per la P.A., prima di addivenire all’adozione del provvedimento, di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio, onde verificare: a) l’effettività della costituzione dell’impresa familiare, essendo questa avvenuta in prossimità dell’adozione del diniego impugnato; b) l’idoneità dell’attività svolta dallo straniero ad assicurargli una fonte di reddito lecita ed adeguata.
La mancata esecuzione di detto approfondimento istruttorio vizia irreparabilmente il provvedimento impugnato, comportandone l’illegittimità, in accoglimento del motivo di ricorso.
5. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza, deve essere annullato il diniego impugnato, con susseguente obbligo per la P.A. di rideterminarsi sulla fattispecie in base ai principi di diritto sopra delineati.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento con esso impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 [...]
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