Rinnovo permesso di soggiorno da concedere se il richiedente, un tempo minorenne problematico, ha fatto progressi per reinserirsi
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 984/2014 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Dalla documentazione versata in atti emerge il profilo di un adolescente che ha attraversato difficoltà di adattamento (giustificate peraltro dalle problematiche familiari e sociali) e che, all’ingresso nella maggiore età, ha dato positivi segnali di recupero e di inserimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2006, proposto da:
Admir Miftari, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ricci, con domicilio eletto presso Avv. Settimio Honorati in Ancona, corso Mazzini, 107;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Prefettura di Ascoli Piceno;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Ascoli Piceno in data 24.10.2005 Cat. 2^-30367 Ant./Imm.Sez. II-Sogg.nr. 377/2005, con cui veniva respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori Massimo Ricci; Andrea Honorati per l'Avvocatura distrettuale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino macedone, propone ricorso avverso il decreto del Questore della Provincia di Ascoli Piceno in data 24.10.2005 Cat. 2^-30367 Ant./Imm.Sez. II-Sogg.nr. 377/2005, con cui veniva respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sulla scorta dei seguenti rilievi:
- mancanza di attività lavorativa;
- sussistenza di molteplici pregiudizi penali e di polizia da cui emerge la pericolosità sociale del ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. L’odierno Collegio, anche al più approfondito esame di merito, ritiene di dover confermare i profili di illegittimità già rilevati in sede cautelare.
In particolare:
- dalla documentazione versata in atti emerge il profilo di un adolescente che ha attraversato difficoltà di adattamento (giustificate peraltro dalle problematiche familiari e sociali) e che, all’ingresso nella maggiore età, ha dato positivi segnali di recupero e di inserimento;
- gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, da cui muove l’impugnato diniego, si appalesano non concludenti o, addirittura, venuti meno (con provvedimento del 29.11.2005 il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno ha archiviato l’imputazione di rapina per i fatti dell’1.8.2005).
Di conseguenza l’impugnato diniego va annullato per carenza di motivazione e di attività istruttoria.
3. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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